Come fare l’iscrizione al Vies online

In questo articolo ti spiego come fare l’iscrizione al Vies online. La manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie espressa in sede di dichiarazione di inizio attività, conferisce immediatamente il diritto ad operare in ambito Ue: non è più necessario attendere i 30 giorni successivi per la validazione della richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria.

Con questa misura il Dlgs semplificazioni- all’articolo 22- elimina dal sistema Iva nazionale uno degli adempimenti più discutibili e riallinea la normativa domestica ai dettami comunitari.

Al di là degli aspetti d’ordine giuridico, sul piano strettamente operativo si tratta di una modifica che va valutata positivamente, poiché facilita i soggetti dediti al commercio intracomunitario, che in tal modo hanno la possibilità di non vedere pregiudicati profittevoli affari, dalla necessità di dover attendere 30 giorni prima di poter maturare l’idoneità per l’iscrizione al Vies.

Iscrizione vies online

Se devi iscriverti al vies puoi collegarti a questo link: Comunicazione vies

Devi essere in possesso dello SPID. Una volta che hai effettuato l’accesso dovrai inserire il numero di partita iva e confermare i dati. Sarai subito incluso nell’elenco.

Nell’archivio Vies sono indicati, per finalità antifrode, i codici identificativi attribuiti dalle amministrazioni nazionali ai soggetti passivi operanti in ambito intra­Ue. All’atto dell’effettuazione di una operazione intracomunitaria, ciascun operatore verifica nel Vies la soggettività passiva Iva del cedente/prestatore o del cessionario/committente, e solo se il numero di identificazione comunicato dalla controparte trova riscontro nel sistema, una operazione può legittimamente qualificarsi come soggetta al regime degli scambi intracomunitari.

L’articolo 35, comma 2, lettera e-bis del Dpr 633/72, stabilisce che il contribuente deve manifestare la volontà di effettuare operazioni intra-Ue tramite esplicita indicazione nella dichiarazione di inizio attività.
L’abrogato comma 7-bis) del medesimo articolo prevedeva che entro 30 giorni da detta comunicazione, l’amministrazione potesse negare l’autorizzazione. Pertanto, solo trascorso tale lasso temporale, un soggetto passivo poteva essere considerato validamente iscritto al Vies. La rilevanza dell’iscrizione è stata interpretata in senso stringente dalle Entrate, tanto che all’operatore italiano è stato negato il diritto di porre in essere operazioni intracomunitarie, anche solo dal lato passivo, nelle more dello spirare del termine utile al diniego (circolare 39/E/2011). Infatti, a giudizio delle Entrate (risoluzione 42/E/2012), l’iscrizione al Vies ha carattere costitutivo, nel senso che attribuisce all’operatore la necessaria soggettività passiva Iva intracomunitaria. Ne consegue che un operatore italiano non iscritto al Vies, anche solo nei 30 giorni di monitoraggio, non poteva effettuare operazioni qualificabili come intracomunitarie per carenza del necessario requisito soggettivo Iva. Questa impostazione era in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza C-587/10), sempre ferma nel collegare la soggettività passiva Iva, ad elementi di fatto, fra i quali non rientra il possesso da parte dell’operatore di un codice identificativo.

Il novellato articolo 35 del Dpr 633/1972, nel rendere conforme le regole interne alle disposizioni comunitarie, mantiene l’obbligo di comunicare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (comma 2, lettera e-bis), ma ne modifica gli effetti, eliminando i tempi connessi all’adempimento. Infatti, alla comunicazione in questione, è ora conferita efficacia istantanea, poichè è stabilito che dalla medesima discende l’immediata inclusione nel Vies (comma 7-bis).
Il temine dei 30 giorni, dunque, è rimosso tout court. Ne discende che, dalla manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie espressa, indifferentemente, all’inizio dell’attività, oppure successivamente, deriva l’ immediata idoneità a porre in essere tali operazioni.
Resta fermo che, se in esito a successive verifiche dovessero scaturire irregolarità, l’Ufficio è autorizzato a disporre la cessazione della partita Iva irregolare e la conseguente cancellazione dal Vies (comma15-bis). Inoltre, mentre nella abrogata normativa non era stabilito un termine espresso di decadenza dall’autorizzazione, nel nuovo regime la mancata effettuazione di operazioni intra-Ue per quattro trimestri consecutivi (in cui non si presenta modello Intrastat) porta alla automatica esclusione dal Vies e quindi alla revoca dell’autorizzazione.

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