In occasione delle festività natalizie, il pensiero va alla tanto attesa tredicesima mensilità. Tuttavia, accade spesso che i lavoratori non siano a conoscenza, almeno non abbastanza, della disciplina e delle regole poste alla base di questa prestazione riconosciuta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 1960.
Ebbene, iniziamo col dire che essa va corrisposta prima del 25 dicembre in quanto è stata pensata per garantire una certa disponibilità economica in un determinato periodo dell’anno, in altre parole a Natale.
A regolare la disciplina della tredicesima sono i contratti collettivi, non a caso, è a questi che bisogna fare riferimento per verificarne le regole di computo e di maturazione. A proposito di quest’ultima, la maggior parte dei contratti collettivi prende in adozione il sistema della maturazione in relazione ai mesi di servizio che prevede che un mese è utile per maturare la tredicesima mensilità nel caso in cui il rapporto di lavoro sia esistente da quindici o più giorni di calendario.
In caso contrario, il mese non si considera utile alla maturazione della mensilità aggiuntiva, bensì viene maturato nel periodo compreso tra gennaio e dicembre dell’anno di riferimento.
Un particolare accenno merita la questione delle assenze. Se esse, infatti, vengono reiterate per più di 15 giorni, il mese non è utile alla maturazione delle mensilità aggiuntive. In altre parole, quest’ultime non maturano durante le assenze per congedo parentale, malattia del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc. Tuttavia, sono poi i vari CCNL che stabiliscono i periodi di assenza nel corso dei quali si matura ugualmente il diritto alla tredicesima.
Per i periodi di cassa integrazione guadagni è fatto un discorso a parte in materia di erogazione della tredicesima mensilità.
La maturazione delle mensilità aggiuntive, invece, avviene regolarmente nel caso di CIG a orario ridotto; nel caso di sospensione a zero ore il mese non è utile se la sospensione, appunto, superi 15 giornate di calendario. È compito dell’Inps, comunque, integrare le quote delle mensilità aggiuntive, semmai non sia superato il massimale del mese durante cui sono state corrisposte le integrazioni salariali di natura ordinaria.
Per ciò che concerne l’aspetto previdenziale e fiscale, nel primo caso la tredicesima mensilità deve essere considerata come assoggettata a contribuzione previdenziale nonché a ritenute fiscali. Essa, in particolare, diviene imponibile previdenziale del mese in cui avviene l’erogazione. Nel secondo, invece, nel corso della tassazione delle mensilità aggiuntive, è previsto che non rientrino nel riconoscimento le altre detrazioni né le detrazioni per carichi di famiglia.