Una fase molto delicata come il trasferimento del lavoratore in una differente sede di lavoro, è oggetto di tantissime tutele di legge per garantire che lo stesso sia eseguito solo quando strettamente indispensabile e per reali ragioni organizzative sorte all’interno dell’azienda.
Sommario
Niente trasferimento del lavoratore senza una giusta motivazione
Il codice civile è uno dei principali riferimenti normativi da dover considerare nella fase di trasferimento del lavoratore e che disciplina proprio le modalità di svolgimento delle mansioni e di un possibile trasferimento. Si tratta dell’articolo 2103, che stabilisce: “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Vale a dire che la fase del trasferimento del lavoratore, prevede delle regole ben precise che l’azienda deve applicare e che siano collegate ad effettive esigenze di collocare il lavoratore in un luogo diverso da quello abituale e in particolare laddove la presenza dello stesso nella sede di provenienza non sia utile alla stessa azienda, oppure che sia presente una elevata professionalità e competenza tale da richiederne la relativa presenza in una nuova sede.
Le modalità di trasferimento del lavoratore
Il contratto collettivo nazionale del lavoro, è poi un ulteriore riferimento normativo da considerare per una corretta esecuzione del trasferimento del lavoratore secondo requisiti di legge e che depone a favore dell’azienda, la possibilità di eseguire tale pratica laddove ci sia l’apertura di una nuova filiale che richiede indispensabile l’esperienza e la competenza del lavoratore o di dover procedere alla chiusura di un reparto aziendale per esigenze tecniche o produttive.
Nello stesso tempo, il contratto collettivo nazionale del lavoro, può contenere dei chiari riferimenti alle modalità di trasferimento di un lavoratore e di una eventuale valutazione di particolari esigenze familiari dello stesso. E dove l’azienda è obbligata a definire il trasferimento con un certo anticipo e comunicare per iscritto al lavoratore i motivi per i quali si procede al relativo trasferimento, pena la possibilità per lo stesso lavoratore di proporre la nullità del provvedimento aziendale.
Esistono, infine, diverse sentenze della Corte di Cassazione, che hanno analizzato casi più specifici delle modalità da applicare per il trasferimento del lavoratore, ad esempio nel caso di uno spostamento all’interno di uno stesso Comune o tra Comuni diversi tra loro e della centralità comunque di quanto disposto dal codice civile sulla materia.
In definitiva, la disciplina del trasferimento di un lavoratore è molto complessa, ma trova tantissimi riferimenti normativi a cui fare riferimento, primo fra tutti il contenuto dell’articolo 2103, per il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.