In materia di licenziamenti, il 2014 porta con sé una grande novità. Più esattamente, a partire dal 1 gennaio il ticket licenziamento, per ciascun anno di anzianità aziendale, non è più di a 483,80, ma di 489,61 euro.
Il ticket licenziamento rappresenta ciò che è sempre dovuto quando v’è la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato indipendentemente dalla volontà del lavoratore.
Ebbene, essendo il nuovo ammontare del contributo fissato in 40,80 euro al mese e, dunque, pari a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale, va da sé che il massimale previsto per 3 anni di anzianità corrisponderà a 1.468,83 euro.
Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono da comprendere quei periodi di lavoro basati su un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è andato avanti in assenza di una futura continuità.
In altre parole, il ticket licenziamento si propone lo scopo di finanziare le nuove indennità di in materia di disoccupazione. In particolare, a finanziarle sono: una contribuzione specifica a carico delle imprese corrispondente all’1,31%; una contribuzione aggiuntiva applicata unicamente sui rapporti di lavoro a termine, pari all’1,4%; infine, una nuova contribuzione sui licenziamenti, pagata dalle imprese per l’accesso alla mobilità.
A restare fuori dall’obbligo assicurativo e, dunque, dall’obbligo di versamento del ticket, sono, non soltanto, i datori di lavoro domestici, ma anche: le dimissioni, fatta eccezione per quelle per giusta causa o che sono subentrate nel corso del periodo di maternità; la risoluzione consensuale, ad esclusione di quella che trae origine dalla procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, oppure da trasferimento del dipendente ad una sede diversa da quella attuale lontana più di 50 km dalla residenza del lavoratore e raggiungibile in ottanta minuti o anche oltre usando i trasporti pubblici; infine, la morte del lavoratore.
Ad essere esclusi fino al 31 dicembre 2016, sono i datori di lavoro che sono obbligati a versare il contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità così come stabilito dall’art. 5, c. 4, L. n. 223/1991.
Per ciò che concerne, il periodo che va dal 2013 al 2015 è stata prevista l’esclusione per: i licenziamenti attuati in seguito a cambi di appalto, a cui siano succedute assunzioni da altri datori di lavoro, in modo tale da applicare le clausole sociali che assicurano la continuità occupazionale sancita dai CCNL; l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito di costruzioni edili, per esaurimento delle attività e, conseguente, chiusura dei lavori.