Tfr in busta paga

Si tratta di una novità non da poco per i lavoratori privati, dal momento che si vedono accordati la possibilità di vedersi anticipare, secondo la loro volontà, il proprio tfr a scadenza mensile in busta paga.

Quella in questione, infatti, è una misura che ha suscitato un gran polverone di critiche soprattutto per ciò che riguarda la tassazione prevista per la fruizione della quota anticipata. Più specificamente, l’anticipazione a scadenza mensile del Tfr dovrà avvenire esercitando l’applicazione delle aliquote Irpef di natura ordinaria.

Tale circostanza, finirà per determinare un prelievo fiscale interamente a carico dei lavoratori, soprattutto, più gravoso rispetto al Tfr considerato come buonauscita o previdenza integrativa.

La facoltà in esame, comunque, ha un valore puramente sperimentale che presenta una validità di tre anni, ossia dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

In riferimento, invece, al Tfr che va in busta paga, esso dipende dal momento nel quale viene effettuata la scelta. Oltre a ciò, se il lavoratore decide di optare per l’anticipo si vede annullata la possibilità di revocare la propria scelta fino alla fine del periodo di “prova”.

Possono decidere di farsi anticipare il Tfr in busta paga, oltre, ai lavoratori del settore privato, anche i lavoratori che abbiano optato per la destinazione del Tfr ai fondi di previdenza integrativa. Di conseguenza, ad essi è accordata la facoltà di revocare la precedente scelta per consentire loro di ricevere il Tfr in busta paga.

Una delle condizioni primarie per usufruire di tale misura è,  ovviamente, un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. È chiaro, dunque, che prima di sei mesi dall’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non sarà riconosciuta alcuna possibilità di chiedere il Tfr in busta paga.

Per i datori di lavoro che non hanno intenzione di corrispondere il Tfr anticipato ricorrendo alle proprie risorse, l’Inps ha istituito il Fondo di garanzia. Quest’ultimo, infatti, garantirà una disponibilità iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015.

In tale circostanza, viene da chiedere quali sono le imprese che avranno accesso al Fondo. Ebbene, esso è previsto solo per quelle imprese che presentano un numero di addetti inferiore a 50, i quali, tra l’altro, sono chiamati al versamento di un contributo pari allo 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda pagata sottoforma di parte integrativa della retribuzione in seguito al manifestarsi della volontà.

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