A livello contabile, il passaggio dal precedente al nuovo anno, richiede una serie di adempimenti fiscali e contabili da rispettare per le Società a Responsabilità limitata, sulla base di un’adesione ad un regime di trasparenza o di un regime ordinario. Oggi parliamo della tassazione degli utili nelle Srl.
Sommario
Tassazione utili srl
Innanzitutto, sulla base di un processo di riforma fiscale avviato nel 2004, le Società a responsabilità limitata sono tenute a pagare l’Ires (in sostituzione della vecchia Irpeg) sugli utili conseguiti in società, mentre i singoli soci sono tenuti anche ad un ulteriore pagamento sull’utile percepito di un’aliquota Irpef.
Tuttavia, è anche possibile per le Srl, aderire ad un regime di trasparenza e prevedere un pagamento più equilibrato sugli utili percepiti in azienda, stabilendo il non pagamento dell’Ires e un’unica tassazione sui singoli soci ed evitando, quindi, una doppia imposizione fiscale sui capitali della società.
Si tratta, in questo caso, del rispetto di un adempimento fiscale e contabile stabilito dalla legge di pagamento delle imposte sugli utili percepiti in una società, ma con il vantaggio soprattutto per piccole realtà, di evitare una doppia imposizione fiscale e procedere solo al versamento di un’unica tassazione Irpef.
Regime di trasparenza fiscale srl
Per una corretta applicazione del regime di trasparenza fiscale e per un primo adempimento fiscale molto importante come il pagamento delle tasse sugli utili percepiti alla fine dell’anno fiscale, è importante considerare che:
– Nel caso di adesione al regime di trasparenza fiscale, l’utile conseguito dalla società a responsabilità limitata è distribuito ai singoli soci sulla base delle quote di partecipazione presenti e resta in tale percezione aldilà di una effettiva distribuzione dell’intero utile tra i soci.
– Nel caso di adesione al regime ordinario, l’aliquota Irpef dovuta, viene calcolata solo in caso di effettiva distribuzione dell’utile e sulla base del più classico principio di cassa.
Di conseguenza, la fase di valutazione e confronto della possibilità di una società a responsabilità limitata di eseguire sia il pagamento dell’Ires e sia dell’Irpef (regime ordinario) e sia del solo pagamento dell’Irpef con esenzione dall’Ires (regime di trasparenza) può avvenire sulla base delle situazioni specifiche presenti nella società.
Poiché, se si tratta di società di piccole dimensioni e con utili conseguiti a fine anno non troppo eccessivi, oppure nel caso di distribuzione effettiva e immediata di tutti gli utili percepiti a fine anno ai singoli soci, il regime di trasparenza presenta più vantaggi per la mancanza di una doppia imposizione prima alla società e poi ai singoli soci. Viceversa, nel caso opposto è il regime ordinario a presentare dei maggiori vantaggi sul fronte contabile.
Salve a tutti, mi rivolgo a voi per un aiuto contabile in merito alle spese che un amministratore (e unico socio) di una srl effettua con carta di credito aziendale.
In particolare, vorrei sapere quali sono i requisiti della deducibilità: è necessario che tali spese siano comprovate da una fattura intestata alla società? E in secondo luogo, non presentando egli nota spese, come si può accertare e dimostrare che eventuali spese di vitto, alloggio, trasferta ecc siano effettivamente attinenti all’attività d’impresa?
Sarò molto grata a chiunque voglia spiegarmi in maniera chiara e dettagliata i passi da seguire e cosa verificare alla ricezione dell’estratto conto della carta di credito.
Grazie in anticipo.
Ad una società è stato notificato un avviso di accertamento per infedele dichiarazione Ires il 31 dicembre 2015, con applicazione della sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta. In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 158/15 al decreto 471/97, la sanzione per infedele dichiarazione è ora dal 90 al 180%. La contribuente come può procedere per vedersi riconoscere la sanzione più favorevole?
Le modifiche al sistema sanzionatorio tributario (in vigore dal 1° gennaio 2016), laddove favorevoli, comportano che il contribuente potrà beneficiare della sanzione più favorevole. La società, quindi, potrà richiedere l’applicazione della sanzione più favorevole già per definire la pretesa con acquiescenza. A tal fine occorrerà che richieda con celerità il ricalcolo all’ufficio, poiché l’eventuale sgravio dovrà giungere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente decidesse di presentare istanza di accertamento con adesione, le nuove sanzioni saranno calcolate nel corso del procedimento.
La trasformazione di una Snc, che consegue utili che non distribuisce ai soci, in una Srl, può essere considerata elusiva se non ci sono valide ragioni economiche?
Le valide ragione economiche non hanno nulla a che vedere con il legittimo risparmio d’imposta. Per cui, se una società si trasforma in una di altro tipo, per conseguire un vantaggio fiscale legittimo, non si è certo nel campo dell’elusione, ma si rientra nel legittimo risparmio d’imposta, a prescindere da valide ragioni economiche o meno.