Particolari categorie di redditi, sono rappresentate dalle plusvalenze per le cessioni di beni immobili acquistati o costruiti entro un periodo massimo di cinque anni. In tale caso, infatti, la disciplina fiscale da applicare, prevede di considerarle come redditi diversi e non come redditi di capitale. Stesso ambito per quanto attiene le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.
Sommario
Plusvalenza cessione immobile
Quando si parla di plusvalenze per le cessioni di immobili acquistati o costruiti entro un periodo non superiore ai cinque anni, è opportuno fare riferimento innanzitutto a quanto inserito nel Tuir e precisamente nell’articolo 67.
E dove sono inserite le plusvalenze che possono essere considerate in tali categorie e da indicare in sede di dichiarazione fiscale come redditi diversi “laddove non costituiscono redditi di capitale e non sono conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o come prestazioni per lavoratori dipendenti”, ossia:
– Le già citate plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili.
– Le plusvalenze ottenute da una cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
– Plusvalenze da redditi derivanti da beni immobili detenuti all’estero.
– Plusvalenze per cessioni di aziende acquisite.
– Plusvalenze per indennità di esproprio ricevute.
– Plusvalenze nel caso di somme ottenute da una acquisizione coattiva da soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale.
Tassazione terreni edificabili
Particolare disciplina, inoltre, deve essere considerata per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, che rientrano nella definizione di redditi diversi anche laddove si tratti di una eredità o di acquisto eseguito da più di cinque anni.
Per calcolare invece la plusvalenza, si tiene conto del costo di acquisto e del prezzo di vendita e della relativa differenza tra le due voci in oggetto. Oltre che di una imposta sostitutiva ad aliquota del 4% (se tali proprietà sono state acquistate al primo Gennaio 2008) e del 20% (se la cessione della proprietà è dal primo Gennaio 2007).
In definitiva, nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e terreni edificabili, è necessario distinguere il fattore temporale per inserirli in una prima definizione di redditi diversi e dove rispetto ai beni immobili, si tratta di considerare solo quelli acquistati o costruiti entro i cinque anni nell’ambito di plusvalenze.
Viceversa per le cessioni di terreni edificabili, la regola dei cinque anni non vale e rientrano sempre nella definizione di redditi diversi. Inoltre è bene consultare il riferimento normativo per eccellenza quale il Tuir, per verificare se si rientra o meno nelle categorie designate dall’articolo 67 come redditi diversi.
Buongiorno,
sono socio al 50% di una società italiana che effettua operazioni mobiliari con un operatore USA comparando a vendendo Futures. L’operatore non effettua la ritenuta d’acconto sulle plusvalenze. Se fosse italiano effettuerebbe la ritenuta d’acconto del 26% su plusvalenze.
Tali plusvalenze si devono tassare al 26% o calcolare come utili della società con una tassazione superiore?
Grazie per la risposta. Stefano Bosetti