Tassazione reddito frontalieri

Con la disposizione contenuta nel co. 175, art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 si è stabilito che a partire dal 1º gennaio 2014, il reddito derivante da prestazione lavorativa all’estero, al fronte, o anche nei paesi vicini alla propria nazione, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che risiedono in Italia, contribuisce alla formazione del reddito complessivo per l’importo che eccede i 6.700 euro. In altre parole, contrariamente da quanto emergeva dalle passate disposizioni in merito, questa nuova norma procrastina l’esenzione per i soggetti in questione.

Invero, il co. 175, art. 1, Legge di Stabilità, per il 2014 non chiarisce affatto la definizione di lavoratore frontaliero, non a caso ripropone quanto già previsto dall’ art. 3, comma 2, della Finanziaria 2001. Essa, in particolare, stabiliva l’esenzione dalla base imponibile IRPEF per l’anno 2001 per tutti i redditi provenienti da prestazione lavorativa dipendente, non chiarendo se il frontaliero debba risiedere obbligatoriamente in un comune collocato entro uno specifico limite della frontiera e quale significato vada attribuito all’espressione “paesi limitrofi”.

Tuttavia, gli interventi dell’Amministrazione Finanziaria nella circolare 1/E del 2001 e nella 2/E del 2003 hanno  operato un tentativo di circoscrivere l’ambito di applicazione della norma, seppur con qualche criticità, giungendo a definire i lavoratori frontalieri come lavoratori dipendenti che hanno residenza in Italia e ogni giorno si recano nelle zone di frontiere o nei Paesi limitrofi per esercitare la propria prestazione lavorativa.

Nelle circolari in esame, dunque, si fa riferimento ai lavoratori che in maniera regolare si recano all’estero. Di conseguenza, si rende necessario il fatto che il soggetto faccia ritorno tutti i giorni in Italia.
Da quanto emerso dai chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, risulta verosimile che si possano definire come frontalieri tutti quei soggetti che risiedono vicino al confine e che tutti giorni si recano in uno Stato estero posto al confine con l’Italia o in zone di frontiera per andare a lavoro, facendo rientro la sera presso la loro residenza in Italia.

Ad ogni modo, certe carenze della normativa sono colmate, in larga parte, dalle Convenzioni contro le duplici imposizioni firmate dall’Italia, per ciò che concerne la definizione della potestà impositiva e, talora, la definizione di lavoratore frontaliero. Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria, ad esempio, frontaliero è colui che attraversa ordinariamente la frontiera per andare a lavoro, prevedendo una deroga al principio secondo cui il frontaliero deve far ritorno quotidianamente in Italia.

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