Un argomento molto importante ma anche complesso come il super ammortamento di beni inferiori a 516,46 euro e dell’applicazione in ambito Irap, è stato affrontato nel corso di una delle ultime edizioni di Telefisco 2016, con utili chiarimenti forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sui punti più rilevanti della materia.
Super ammortamento beni inferiori 516 euro
ll super ammortamento è un nuovo strumento introdotto dalla Legge di stabilità nel 2016, che prevede la possibilità per le imprese in possesso dei requisiti, di applicare un ammortamento in misura del 140% per gli acquisti di beni strumentali fino alla data massima del 31 dicembre 2016.
Rispetto ai beni compresi nella suddetta agevolazione fiscale e alle modalità di applicazione della suddetta agevolazione fiscale, tuttavia, sono presenti molti dubbi su una corretta applicazione e affrontati proprio durante l’ultima edizione tenuta dal Sole 24 ore di telefisco 2016 relativi a:
- Poter applicare il super ammortamento anche per i beni di valore inferiore ai 516,46 euro.
- Poter applicare l’agevolazione fiscale sul super ammortamento anche rispetto all’Irap.
Sul trattamento fiscale e contabile del super ammortamento di beni di modesto valore, c’è da considerare un primo riferimento contenuto nel Tuir, che considera per tutti i beni strumentali di valore non superiore ai 516,46 euro, la possibilità di essere dedotti integralmente nell’esercizio di riferimento per la spesa complessiva. Tale punto, ha quindi sollevato dei primi dubbi proprio sul come considerare in tale ottica la maggiorazione del 40% del super ammortamento.
Il super ammortamento sui beni di valore inferiore a 516,46 euro, tuttavia, ha trovato parere favorevole da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha inserito tali beni all’interno delle agevolazioni fiscali, considerando che un processo di maggiorazione per la determinazione della quota di ammortamento dell’esercizio non influenza il suddetto limite dei 516,46 euro.
Per quanto attiene l’Irap, ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa è esclusa dall’applicazione delle agevolazioni previste dal super ammortamento, che potrà essere applicata solo nei confronti delle imposte sui redditi. Vi è infatti un preciso riferimento nell’articolo 91 della legge n.208 del 2015 (che ha introdotto cioè lo strumento del super ammortamento) di “determinazione delle quote di ammortamento e di un costo di acquisizione maggiorato del 40% solo ai fini delle imposte sui redditi e da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa o per coloro che esercitano arti e professioni sugli investimenti in beni strumentali fino alla data del 31 dicembre 2016”.