Finanziamenti srl semplificata

Il base al Decreto Liberalizzazioni, i soggetti aventi requisiti possono costituire una Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

A seguito delle variazioni apportate in esame, la nuova società, il cui capitale sociale – lo ricordiamo – non deve essere inferiore a un euro e superiore a 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”. Va sottolineato, tuttavia, che in tal caso la costituzione può avvenire con contratto o atto unilaterale; l’atto costitutivo va redatto per atto pubblico; gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci; la denominazione di Srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.

Vi ricordiamo poi che col Decreto Sviluppo 83/2012, convertito nella L. 134/2012 è stata varata un altro tipo di assetto societario, ovvero la Società a Responsabilità Limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.), portando cosi a tre il numero delle Srl di cui il nostro ordinamento permette la costituzione.

L’aspetto che accomuna le due nuove società è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale tra 1 e 9.999,99 euro, da versare solo in denaro. Per tutte e due le società, il capitale va versato per intero nelle mani degli amministratori.

Le S.r.l.c.r. non godono
di agevolazioni in termini di costi istitutivi, come la Srl semplificata, ma non è neppure assoggettata ai vincoli dello statuto standard.

Le principali differenze rispetto alla Srls riguardano: la denominazione della società; il fatto che l’atto costitutivo possa esser redatto per atto pubblico; la circostanza che gli amministratori possano essere scelti fra soggetti non soci; il requisito che concerne l’età dei soci che qui devono essere tutti over 35.

Il requisito dell’età rende possibile che la srl semplificata con unico socio, possa trasformarsi in società a capitale ridotto quando il socio supera il 35° anno di età.

Buone notizie, quindi, ma c’è un problema. Questo riguarda il reperimento delle fonti di finanziamento esterno per l’avvio dell’attività. L’ambizione di aprire una Srl con un capitale di un euro esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile, si scontra contro il muro delle banche nel momento in cui si debba ottenere un credito. Un genitore dovrebbe garantire per il figlio-imprenditore, se nullatenente, presentando il Cud, oppure la garanzia di un immobile. La fidejussione è del 30% in più rispetto alla cifra richiesta del finanziamento per lo start-up.

Anche un buon business plan non è sufficiente per ottenerlo. Senza garanzie, dato che il capitale della nuova realtà non ne fornisce, la Srl semplificata o a capitale ridotto rischia, dunque, di rimanere solo un atto notarile.

 

2 commenti su “Finanziamenti srl semplificata”

  1. sono amministratore di una srls e sto gestendo un b & b in toscana, ma l’immobile che ho in affitto lo stanno mettendo all’asta perchè i proprietari sono insolventi al mutuo, come posso fare per acquistare l’immobile dove sto lavorando, l’attività va bene ed è prolifica ma di quanti fondi e chi tipo di finanziamenti posso richiedere, amministratore per ora unico ed unico socio 22 anni
    saluti Lucia

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