Spese sponsorizzazione assimilate a quelle di pubblicità

Il decreto sulle semplificazioni modifica la detraibilità Iva delle spese di sponsorizzazione per chi applica il regime Iva previsto dall’articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972, o quello previsto dalla legge 398/1991.
L’agevolazione prevista dall’articolo 74 del Dpr 633/1792, prevede che l’Iva detraibile sia forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Quindi, l’Iva detraibile delle fatture passive non è rilevante ai fini della liquidazione dell’Iva a debito, in quanto quest’ultima è determinata dalla differenza tra l’Iva applicata sulle fatture attive e il 50% della stessa. In definitiva, si versa solo il 50% dell’Iva delle fatture attive. Questa agevolazione si applica agli intrattenimenti e ai giochi, oltre che alle altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972.
L’Iva da versare è determinata forfettariamente al 50% dell’ammontare delle fatture attive, anche per qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali da parte dei soggetti che applicano il regime speciale della legge 398/1991, cioè le proloco, le associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro.
In questo regime, quindi, l’agevolazione Iva si applica non solo agli intrattenimenti, ai giochi e alle altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, ma è agevolato qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.
Fino alla data di entrata in vigore del Dlgs, sia per chi applicava il regime dell’articolo 74, sia per chi applicava quello della legge 398/1991, la detrazione era forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione, ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Queste agevolazioni, seppur ridotte rispetto alla detrazione forfettaria del 50%, erano previste solo se queste attività erano «comunque connesse alle attività di cui alla tariffa» allegata al Dpr 640/1972.

Con la semplificazione fiscale della riforma ora, anche per le operazioni di sponsorizzazione, si applica la forfettizzazione al 50%, mentre è rimasto lo sconto limitato al 33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?