Spese di rappresentanza: come determinare il valore unitario

In materia di spesa di rappresentanza il trattamento previsto varia in base al loro valore, che sia superiore o meno a 50 euro. L’Agenzia delle Entrate ha inteso chiarire mediante la R.M. 27/E/2014 le modalità mediante cui determinare il valore unitario in riferimento all’omaggio di beni che presentano una produzione e uno scambio rientranti nell’attività dell’impresa.

In riferimento alle spese di pubblicità in relazione alle imposte dirette, il comma 2, dell’art. 108, D.P.R. del 22 dicembre del 1986 n. 917, dispone che le stesse siano dedotte in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Dato per assodato, dunque, l’addebito a Conto economico del costo intero di pubblicità sostenuto nel corso dell’anno, il contribuente si vede attribuita la possibilità, in sede dichiarativa, di applicare l’intero onere su 5 anni secondo quote costanti.

Per quanto riguarda, invece, le spese di rappresentanza, esse presentano una disciplina più articolata. Il comma 2, dell’art. 108, D.P.R. 22 dicembre del 1986, n. 917, prevede un trattamento differenziato a seconda che la spesa di rappresentanza sia o meno di valore unitario superiore a 50 euro. In caso di importi superiori, la deduzione va effettuata considerando i criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre del 2008. In caso di importi inferiori, non vi sono vincoli particolari. È prevista, in generale, l’indetraibilità dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese di costo unitario inferiori a 25,82 euro.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che con il termine valore invece di costo, il Legislatore ha inteso riferirsi al concetto di valore di mercato sancito dall’art. 9, D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, evidenziando, tra l’altro, che mentre con lo scambio fra economie terze il valore unitario coincide col prezzo stabilito dal fornitore, in presenza di omaggio cosiddetto autoprodotto, vi sarà sempre una discrepanza tra costo unitario di produzione del bene e prezzo praticato a un potenziale cliente.

Si dovrà quindi riferirsi al valore unitario relativamente all’individuazione del regime di deducibilità, che sarà libero se il valore non è superiore a 50 euro, ossia vincolato alla congruità prevista dal D.M. del 19 novembre 2008 per gli importi superiori.

Quando si sarà stabilito il regime, quest’ultimo rileverà solo il costo effettivamente sostenuto che sarà a sua volta dedotto integralmente in caso di valore normale non superiore a 50 euro, in altre parole entro i limiti di deducibilità previsti dall’art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, in presenza di valori superiori.

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