Spese detraibili 730. Le spese detraibili e deducibili

Quali sono le spese che è possibile portare in detrazione/deduzione dal 730? Domanda che mi viene rivolta molte volte in questo periodo. Bene, vediamo di rispondere. Prima vi ricordo che lo studio offre il servizio di 730 Online. Ed ora veniamo alle detrazioni e deduzioni. Cominciamo col definire entrambe e, per farlo, facciamo riferimento a ciò che recitano proprio le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è la detrazione
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possonoessere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a secondadel tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). Incaso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’impostanon può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcunicasi, si può avere il rimborso.

Cos’è la deduzione
Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazi one o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.”

Ed ora passiamo alla lista delle spese che è possibile detrarre/dedurre sempre facendo riferimento alle istruzioni realizzate dall’Amministrazione finanziaria.

Spese sostenute per familiari a carico
Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico. Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico
Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitari e sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del TUIR, del la corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E. Questo quadro comprende sei sezioni e in particolare:

Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);
Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36, 41 o 50 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) e Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 o 50 per cento;
Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);
Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento
In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento. Nella tabella che segue, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l’importo pagato e il codice attribuito; questo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per disabili
Spese veicoli per disabili
Spese per l’acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza
Spese per istruzione
Spese funebri
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Erogazioni liberali ai partiti politici
Erogazioni liberali alle ONLUS
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese veterinarie
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
Spese per asili nido
Altre spese detraibili

Per i dettagli chiedete pure tramite commenti.

1 commento su “Spese detraibili 730. Le spese detraibili e deducibili”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?