Spese condominiali precedenti all’acquisto, chi paga gli arretrati? Vecchio o nuovo proprietario?
Il nuovo acquirente è obbligato al pagamento con il venditore per le spese condominiali? O esistono particolari tutele e vincoli temporali?
Per rispondere a tali domande è possibile far riferimento a quanto stabilito dal codice civile (articolo 63 co.4. disp. att) e dalla riforma del condominio.
Sommario
L’articolo 63 co.4. disp. att. sulla ripartizione degli oneri condominiali
Il riferimento principale di legge per gli oneri condominiali è il codice civile, ed in particolare l’articolo 63 co.4. disp. att.
Il primo comma ad esempio stabilisce che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
Il secondo comma invece interviene sul rapporto tra il venditore e il compratore e sulle spese relative all’anno in corso e a quello precedente. In questo caso vige un obbligo solidale sia per il venditore e sia per il compratore di dover eseguire i relativi pagamenti.
Spese condominiali precedenti all’acquisto, chi paga?
In pratica due sono gli elementi da considerare rispetto alle spese condominiali di un nuovo immobile:
- Per le spese precedenti alla vendita, l’obbligo dei pagamenti è per il venditore e l’amministratore potrà richiedere un decreto di ingiunzione.
- Per le spese relative all’anno precedente e in corso alla vendita vi è un obbligo solidale di venditore e compratore.
E il riferimento da considerare è il codice civile, articolo 63 co.4. disp. att. comma 1 e comma 2.
Riforma del condominio e richiesta stato dei pagamenti
Per il profilo delle tutele del nuovo acquirente dell’immobile, vi è un ulteriore riferimento normativo relativo alla nuova riforma del Condominio. L’art. 1130 del codice civile stabilisce infatti che l’amministratore è tenuto a fornire laddove ci sia una richiesta del condominio, lo stato dei pagamenti.
In questo modo sarà possibile conoscere lo stato dell’immobile e dei pagamenti eseguiti nel tempo e decidere se completare l’acquisto dell’immobile, fermo restando un obbligo solidale per entrambe le parti al pagamento per l’anno precedente e per l’anno in corso.
Inoltre il venditore secondo quanto stabilito dal quinto comma dell’art 63 del codice civile, copre tale obbligo solidale di tutte le spese condominiali fino a nuova comunicazione all’amministratore del Condominio della copia autenticata dell’atto di compravendita.
La riforma del Condominio è quindi un secondo riferimento da considerare per tale procedura rispetto a possibilità di controllo dello stato dei pagamenti soprattutto da parte dell’acquirente del nuovo immobile.