Durante il C.D.M. di sabato 21 giugno 2014, il Governo ha redatto una prima bozza del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali che non fa altro che concretizzare le previsioni dell’articolo 7 della L.n. n. 23 dell’11 marzo 2014. Ora il provvedimento dovrà essere vagliato dalle Commissioni parlamentari competenti in modo da ottenere un parere favorevole. Per l’approvazione definitiva, invece, il provvedimento tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri.
Tra tutte le misure, quella più rilevante è sicuramente la norma sulle STP. Secondo quanto verrà stabilito dal Governo, il reddito sarà fiscalmente imputato agli altri soci per trasparenza tenendo conto della quota di partecipazione agli utili che viene detenuta consentendogli di farlo valere ai fini previdenziali. Le stesse regole potranno essere applicate anche ai fini IRAP. Questo è un chiarimento molto importante visto che, fino ad ora, l’articolo 10 della Legge 12 n.183/2011 non ha dato alcuna indicazione per quanto riguarda la questione del reddito prodotto per conto della seguente forma societaria. Tutti i dubbi relativi alla qualificazione fiscale del reddito sono dovute al fatto che le Stp possono essere costituite tenendo conto dei modelli societari che sono regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le Stp quindi possono essere costituite anche in forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi, vengono considerate produttive di redditi d’impresa. Tenuto conto dell’oggetto dell’attività esercitata, le Stp vengono costituite per l’esercizio di attività professionali e quindi sono produttive di redditi di lavoro autonomo. Da un pò di tempo si è rivelata la possibilità di assoggettare i redditi prodotti da specifiche società professionali a un regime fiscale usato per il reddito autonomo. A stabilire ciò era il disegno di legge sulle misure di semplificazione riguardanti gli adempimenti per i cittadini e le imprese di riordino normativo. Nello specifico il 23 luglio 2013, al Senato, è stata presentata una disposizione che assegnava alle Stp regolamentate nel sistema ordinistico lo stesso trattamento fiscale delle associazioni tra i professionisti in materia di qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo e attribuzione dello stesso per garantire trasparenza ai soci. Un passo molto importante quindi per tutte le società tra i professionisti e per coloro che hanno intenzione di costruirne una. Nel caso in cui il decreto legislativo sia redatto in modo definitivo dal legislatore, si attribuirà l’utile della Stp ai soci per trasparenza mentre la quota imputata attribuita ad ogni singolo socio sarà vista come reddito da lavoro autonomo.