La Società tra professionisti (STP) è stata introdotta qualche anno fa nel nostro ordinamento. Possono essere costituite come società di persone, capitali (compresa la S.r.l.s.) oppure come società cooperativa. In fase di costituzione, la denominazione deve indicare il termine “società tra professionisti”.
Sommario
Società tra professionisti. Chi può aprirla?
Possono essere soci della Stp i :
– professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (è chiaramente stabilito che venga escluso dalla società il professionista cancellato dall’albo);
– soggetti non professionisti: “soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento”.
Il socio che svolge prestazioni tecniche (es. per la gestione delle risorse umane o dei sistemi informatici) non è socio professionista e non svolge prestazioni professionali che sono riservate ai soci professionisti iscritti ad appositi albi.
Il socio per finalità di investimento è una figura ancora nebulosa, ma apporta capitale, non è un socio professionista, tuttavia deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità sanciti nell’art.6 del D.M. 34/2013.
Associazione tra professionisti: ripartizione del capitale
La legge non dice nulla sul punto della suddivisione del capitale tra professionisti e non professionisti: quindi, si potrà avere, ad esempio, una Stp con professionisti al 80% e non professionisti al 20%, così come, viceversa, si potranno avere Stp con soci di capitale al 98% e con i professionisti all’2%.
La sede societaria
L’atto costitutivo dovrà dare evidenza della sede della società e anche di eventuali sedi secondarie, a seconda della tipologia societaria scelta.
La sede legale rileva anche ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo poichè la domanda di iscrizione all’albo è indirizzata al consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è situata la sede legale.
Obbligo assicurativo
Una delle principali motivazioni che sollecitano l’esercizio della libera professione sotto forma societaria è la limitazione della responsabilità civile (provocata da attività che abbiano procurato danno ai clienti) cui i soci, o alcuni di essi, possono ambire utilizzando la forma della società tra professionisti (Stp).
Come detto le Stp, infatti, possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative e, dalla scelta del tipo sociale, deriva l’applicazione delle specifiche regole relative a ciascun tipo, quindi, ad esempio e in primo luogo, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci. A questo riguardo, l’assunzione della forma di “ Stp di capitali” pare particolarmente caldeggiata dagli studi professionali di più grandi dimensioni, attualmente esercitati nella forma dello “studio professionale associato”.
Costituire associazione professionale
La costituzione si suddivide in tre fasi che prevedono:
– l’iscrizione come società inattiva al Registro delle imprese;
– la successiva iscrizione nell’Albo tenuto dagli Ordini o Collegi di appartenenza.
– la richiesta dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, una volta iniziata l’attività economica. L’iscrizione avviene telematicamente attraverso ComUnica.