Si può detrarre la ritenuta d’acconto senza certificazione?

La ritenuta d’acconto e il suo inserimento ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi, spesso genera problemi e dubbi per una corretta compilazione soprattutto in assenza della certificazione delle ritenute. Secondo infatti il DPR 600/73, il committente deve trattenere il 20% del compenso inserito in ricevuta e versarlo ai fini dell’ Irpef come titolo di acconto.

Ritenuta d’acconto, cosa devo fare?

Il problema alla fonte della ritenuta d’acconto e del suo inserimento nella dichiarazione dei redditi, riguarda innanzitutto il già citato obbligo del committente di operare come sostituto d’imposta nei confronti dell’erario, versando a titolo di acconto Irpef il 20% del compenso del sostituito.

Quest’ultimo, deve anche documentare tale fase, con una certificazione delle ritenute da consegnare entro il 28 febbraio di ogni anno al collaboratore. Scadenze che nella maggior parte dei casi non sempre vengono rispettate e che possono dare luogo a due comportamenti:

  • Sollecito da parte del collaboratore all’invio della documentazione che attesti l’effettivo pagamento dell’acconto Irpef dal sostituto d’imposta.
  • Possibilità se la prima fase non è conclusa in modo positivo, di poter utilizzare delle comunicazioni diverse che attestino la presenza sui compensi ricevuti delle ritenute d’acconto.

L’amministrazione finanziaria, ha infatti più volte affrontato l’argomento sul mancato rispetto delle scadenze del 28 febbraio, stabilendo nel R.M. 68/E/2009 la possibilità per il collaboratore occasionale di poter scomputare le ritenute ricevute, purché sia possibile dimostrare in modo univoco di averle ricevute.

Scomputo ritenute non certificate

E’ possibile procedere allo scomputo della ritenuta d’acconto senza certificazione purchè si ha la possibilità di dimostrare che il sostituto d’imposta ha trattenuto l’importo della ritenuta d’acconto, mediante:

  • Fattura della collaborazione che indichi in modo chiaro la presenza della ritenuta trattenuta sui compensi ricevuti.
  • Documenti bancari che attestino che i pagamenti siano stati eseguiti senza l’applicazione della ritenuta d’acconto (trattenuta quindi dal sostituto d’imposta per il versamento dell’acconto Irpef).

Sull’assenza della certificazione della ritenuta d’acconto, è inoltre intervenuta anche la Corte di Cassazione con una posizione tuttavia meno flessibile per il sostituito, che nella maggior parte dei casi ha stabilito di non poter né detrarre le ritenute senza alcuna certificazione e né di poter utilizzare altri documenti per attestare i suddetti pagamenti.

In definitiva non essendo ancora presente una regolamentazione unitaria sulla certificazione delle ritenute d’acconto, ed essendo spesso necessaria una analisi caso per caso sulle modalità di collaborazione e pagamenti delle ritenute, potrebbe essere importante procedere a sollecitazioni per l’invio delle suddette documentazioni e alla conservazione in ogni caso di tutti i documenti sui compensi ricevuti.

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