Possono avere due contratti di lavoro dipendente? Questa è la domanda che alcuni utenti del mio blog mi hanno posto. Vediamo qual è la risposta, se vi sono dei limiti legislativi nel caso in cui i datori di lavoro dovessero risultare in concorrenza.
Ancor più spesso, questi dubbi sorgono in caso d’instaurazione di più rapporti lavorativi subordinati in capo allo stesso soggetto con datori diversi o in caso di coesistenza, con il medesimo datore di lavoro, di un rapporto lavorativo subordinato e di un rapporto lavorativo autonomo.
Posso avere due contratti di lavoro?
Ad una prima analisi di carattere generale, si può affermare che la normativa in vigore non vieta il verificarsi di entrambi i casi. Ciò nonostante, sono fissati specifici limiti.
Nel primo caso, infatti, l’articolo 2105 c.c. dispone che colui che presta l’attività lavorativa ha l’obbligo di fedeltà, o meglio, l’obbligo di non fare affari, a scopo personale o d’altri, che concorrano con l’attività del proprio imprenditore e di non diffondere notizie che ne rivelino l’organizzazione e le modalità di produzione, recandole pregiudizio.
È chiaro, dunque, che l’instaurazione di più rapporti di lavoro subordinato con diversi datori di lavoro è lecito a patto che siano rispettati l’obbligo di fedeltà e l’obbligo di non concorrenza e a meno che non vi siano dei motivi di incompatibilità specifici, che diano la possibilità di lavorare in maniera concreta in altre imprese.
Ebbene, in tale situazione, i predetti obblighi si ritengono violati quando si è in presenza di condotte che contrastano con il principio di fedeltà e tali da sviare la clientela, abusare di informazioni segrete o riservate, far concorrere in maniera sleale un terzo.
Nelle situazioni in cui il doppio lavoro è svolto in concorrenza, invece, v’è una parte della dottrina che ritiene che l’attività presso un datore di lavoro in concorrenza con altro non è sistematicamente un atto pregiudizievole per il datore di lavoro; perciò, la condotta è in generale lecita.
Se, invece, analizziamo i pronunciamenti della Cassazione in tale direzione, emerge che in un primo orientamento l’obbligo di fedeltà si considererebbe rispettato quando ad essere svolto è il lavoro non intellettuale, non comportante, dunque, rilevanti margini di autonomia e discrezione ad una società concorrente.
In un secondo tempo, altri hanno concluso che a prescindere dalle mansioni ricoperte dal lavoratore, l’attività prestata a imprese concorrenti non viola di fatto l’articolo 2105 c.c., in quanto va valutato se il lavoratore sia parte attiva della condotta concorrenziale.
È anche per questo che emerso come, nel concreto, risulti piuttosto difficile riconoscere la concorrenzialità e la non concorrenzialità delle mansioni.
Mi piacerebbe approfondire il funzionamento e i rischi nel caso di due contratti part time, in termini di: contributi ( a cosa fare attenzione), tempi ( ogni contratto deve essere definito in termini di n. Ore settimanali oppure n. giornate mensili, ci sono obblighi/ consigli)?
Grazie