Devi effettuare una prestazione occasionale all’estero e vuoi sapere se si applica la ritenuta d’acconto? Scopriamolo insieme in questo articolo.
Un fenomeno sempre più in aumento soprattutto da parte dei giovani che desiderano ampliare le proprie conoscenze e competenze all’estero, è di ricercare lavoro all’estero ed essere sottoposti ad una normativa di lavoro autonomo occasionale. Tuttavia, se in Italia vige un principio di non superamento dei 30 giorni e dei redditi di 5000 euro per essere ancora considerati come lavoratori occasionali, all’estero valgono regole più specifiche.
Sommario
Tassazione dei redditi provenienti da lavoro autonomo occasionale all’estero
Nel caso di un lavoro autonomo occasionale svolto all’estero, sono diversi i riferimenti normativi che possono essere considerati e che partono dal presupposto comune che le persone fisiche sono obbligate al pagamento delle tasse italiane laddove si percepisca un reddito, anche se lo stesso non proviene dai confini italiani.
In particolare, secondo l’articolo numero 3 del D.P.R. 917 del 1986, è applicato un principio di tassazione su base mondiale sui redditi di persone fisiche tassate in Italia, compresi quelli provenienti da attività occasionali e non esercitati in modo abituale all’estero.
Si tratta, tuttavia, di persone che risultano comunque ancora residenti in Italia e per cui non è valida una convenzione di doppia imposizione tra l’Italia e il paese da cui proviene un reddito collegato ad un lavoro autonomo di tipo occasionale.
Si applica la ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale all’estero?
Stabilito quindi un obbligo di pagamento delle tasse da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia per i redditi da lavoro autonomo occasionale, un secondo riferimento normativo da considerare è rispetto all’applicazione della ritenuta alla fonte.
Per le collaborazioni occasionali in Italia, infatti, il D.P.R. 600 del 1973 stabilisce che sui compensi occasionali devono essere applicate delle ritenute del 20% come acconto dell’Irpef dovuto.
E nel caso di aziende estere? In tale caso, la normativa è più ampia e prevede come riferimenti normativi l’articolo 23 del D.P.R. numero 600 del 1973, con un elenco dei soggetti (anche esteri) rientranti nell’obbligo del versamento della ritenuta d’acconto. Ai fini pratici e con riferimento anche alle istruzioni di solito contenute per la compilazione del 730, se tali società estere non sono tenute e non eseguono alcuna dichiarazione dei redditi in Italia, non possono essere considerate come sostituti d’imposta.
In definitiva, per il lavoro autonomo occasionale svolto all’estero è importante considerare:
- L’obbligo del contribuente residente in Italia di dichiarare e pagare le tasse per i redditi collegati al lavoro occasionale.
- Se la società estera ha l’obbligo di eseguire la dichiarazione dei redditi in Italia, potrà essere considerata come sostituto d’imposta e tenuta al versamento della ritenuta d’acconto Irpef al 20%.
- Se la società estera non ha l’obbligo di eseguire la dichiarazione dei redditi in Italia, non potrà essere considerata come sostituto d’imposta.