Scomputo ritenute versate in eccesso con mod. f24

Il sostituto di imposta che ha eseguito un versamento di ritenute alla fonte in misura maggiore rispetto alle somme dovute, ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi. A partire dal periodo d’imposta 2015, tale scomputo può però avvenire esclusivamente tramite il modello F24.

Questo è l’effetto dell’art.15 del cosiddetto decreto Semplificazioni (dlgs 175/2014). La novità, che inizialmente pareva interessare solo la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale (d’altra parte lo stesso paragrafo 6 della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 è intitolato «compensazione dei rimborsi da assistenza»), coinvolge – invece – anche le restituzioni operate in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Dalla lettura combinata della norma e della citata circolare (l’unica ad oggi pubblicata), è chiara la volontà del legislatore di realizzare una sostanziale traslazione delle compensazioni interne ex dpr 445/97 nel modello di pagamento F24. Questa nuova tipologia di compensazioni in F24 non soggiace al controllo del limite di 700 mila euro. Inoltre, nel caso di scomputi di importo complessivamente superiore a 15 mila euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle entrate, tramite la citata circolare, ha annunciato che «saranno forniti i codici tributo da utilizzare per le compensazioni». Le software house, non avendo ancora ricevuto anticipazioni sull’argomento, non sono in grado di programmare gli interventi sui software e di fornire indicazioni ai clienti.

Stante questa situazione di assoluta incertezza, l’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di evitare l’utilizzo in scomputo di eventuali crediti derivanti dai conguagli, anche tardivi, di fine anno 2014. Le ritenute riferite all’anno 2015 non possono essere utilizzate per recuperare eventuali crediti rimborsati in sede di conguaglio 2014, mentre pare essere ammessa l’applicazione delle vecchie regole se l’eccedenza generata dal conguaglio di fine anno, anche se utilizzata in compensazione nel 2015, è comunque compensata con ritenute riferite all’anno 2014.
Oltre alla mancanza dei codici tributo da utilizzare per il recupero delle eccedenze di ritenute, non è chiaro se l’esposizione in F24 riguarderà anche gli scomputi eseguiti in capo al medesimo codice tributo, ovvero solo quelli relativi a codici tributo diversi.
Inoltre, le software house si chiedono se sia davvero necessaria l’istituzione di nuovi codici tributo a credito, o risulti più semplice e immediato utilizzare gli attuali codici tributo anche nella colonna dei crediti.
In ogni caso il punto cruciale ed imprescindibile, sul quale dovrà essere presa una posizione ufficiale, è se l’adozione delle regole dell’F24 debba intendersi completa e totale, nel senso che, ad esempio, un credito targato «1001» possa essere utilizzato in compensazione con un debito derivante dall’Iva periodica, oppure si debba circoscrivere la compensazione al solo al monte ritenute disponibile nel mese.
Lo sviluppo dei software richiederà, in ogni caso, tempi non brevi per la complessità degli elementi in gioco, con impatti considerevoli sugli applicativi paghe e sulla gestione del modello di pagamento F24.
Fermo restando che si attendono quanto prima la Risoluzione istitutiva dei nuovi codici tributo e una nuova circolare che espliciti le nuove regole di scomputo in F24 delle eccedenze di ritenute, è quanto mai opportuno che sia concesso un significativo lasso di tempo per adeguare le procedure.
A un mese dall’entrata in vigore della disposizione, le software house non sono in grado di intervenire sui gestionali, e ciò sarà causa di inevitabili disagi per le imprese.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?