Scomputo ritenute d’acconto senza certificazione: ecco come fare

Una delle cose più discusse per quanto riguarda i professionisti è, senza ombra di dubbio, l’opportunità di detrarre le ritenute subite anche se la certificazione da parte del sostituto d’imposta è assente. Sull’argomento ci sono diverse tesi.

Scomputo ritenute d’acconto senza certificazione è possibile?

Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è possibile la sottrazione delle ritenute in assenza di certificazione.

Dall’altro lato, invece, giurisprudenza di merito e Amministrazione Finanziaria ritengono che, quando manca una certificazione da parte del sostituto d’imposta, bisogna ricorrere a certificazioni alternative poiché pensano che sia legittimo sottrarre ritenute.

Più volte la Suprema Corte ha ribadito che il professionista, in assenza di certificazione, non può detrarsi le ritenute. Ma non solo. I diversi interventi giurisprudenziali viene chiarito che, in caso di assenza di certificazione, non è possibile sostituirla con equivalenti. Di diverso parere invece sono i giudici di merito e l’Amministrazione Finanziaria. Secondo i giudici di merito, è possibile sottrarre le ritenute subite anche se la certificazione del sostituto d’imposta è assente poiché ritengono che sia necessario attestare l’avvenuta ritenuta in capo al professionista.

La Ctp Brindisi n.106/2013 ha sancito che il contribuente può procedere con la detrazione delle ritenute subite solo nel caso in cui sia in grado di dimostrare con sicurezza le somme che sono state trattenute.

Per quanto riguarda l’Amministrazione Finanziaria, all’interno della R.M. 68/E/2009, ha consentito l’uso di certificazioni alternative a quelle che sono rilasciate dal sostituto. Ne consegue quindi che il contribuente può procedere alla sottrazione delle ritenute a patto che dimostri di aver subito la trattenuta.

Quali documenti conservare

La documentazione necessaria per dimostrare di aver ricevuto la trattenuta include la fattura e la documentazione bancaria in modo da attestare che le somme avute possano corrispondere al fatturato netto.

I documenti citati possono dimostrare in modo certo e inequivocabile di aver subito la trattenuta. C’è da dire comunque che le prove documentali dovranno essere accompagnate anche da una dichiarazione sostitutiva che possa provare che la documentazione prodotta si riferisce solo a una o più fatture.

Per l’Agenzia la dichiarazione sostitutiva ha un valore dimostrativo quanto la certificazione che viene rilasciata dal sostituto.

In poche parole quindi il professionista può sottrarre ritenute se fornisce una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, una copia della documentazione bancaria che attesti l’incasso che è stato conseguito e una copia di tutte le fatture in cui si deduce la ritenuta subita.

La detrazione delle ritenute non è possibile nel caso in cui non si ha la certificazione del sostituto d’imposta e se il pagamento è avvenuto in contanti.

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