Gli scatti di anzianità in busta paga sono un diritto del lavoratore a seguito della sua presenza e avanzamento di carriera in azienda. Prevedono il pagamento di una somma fissa e a cadenza temporale sulla base di quanto stabilito dal proprio contratto collettivo nazionale di riferimento.
Sommario
Gli scatti di anzianità in busta paga quando vengono pagati?
Gli scatti di anzianità, in particolare, rientrano tra le voci fisse presenti in retribuzione. Sono riconosciuti automaticamente in base a quanto stabilito dal proprio contratto nazionale di riferimento.
In pratica, viene aggiunta una somma fissa alla retribuzione di base legata ad una maggiore anzianità nell’azienda e alla crescita anche fronte di competenze ed esperienze del lavoratore, ed è indicata in busta paga. Inoltre, è un diritto riconosciuto per ogni tipologia di contratto. Varia solo il fattore temporale al quale far passare il nuovo scatto di anzianità al dipendente. Per identificare se tale diritto è stato riconosciuto è quindi necessario:
– Verificare il contenuto del proprio contratto nazionale di riferimento e la disciplina applicata per gli scatti di anzianità (di solito biennali o triennali).
– Verificare il dato inserito all’interno della busta paga sull’ultimo scatto maturato.
– Nel caso di nuova assunzione, c’è da considerare che il fattore temporale parte dalla data effettiva di assunzione del lavoratore e dal mese successivo alla stessa.
– I periodi di assenza per ferie, malattia, maternità e infortunio, possono prevedere un diverso meccanismo di maturazione degli scatti di anzianità, da controllare ancora una volta all’interno del proprio contratto collettivo nazionale di riferimento.
– Esiste un numero massimo di scatti da poter maturare durante il proprio percorso lavorativo. Ad esempio per il CCNL del commercio, sono previsti fino a 10 scatti ogni tre anni, mentre per il CCNL dell’industria fino a 5 scatti ogni due anni.
Scatti di anzianità e passaggio di livello
Disciplina particolare, è poi prevista per gli scatti in busta paga a seguito del passaggio ad un nuovo livello, poichè parliamo comunque di un importo fisso collegato al livello di inquadramento del lavoratore. Anche in questo caso, il principale riferimento normativo è il contratto nazionale e della possibilità prevista al suo interno di:
– Annullare gli scatti di anzianità maturati fino a quel momento per il precedente livello e considerare un nuovo calcolo associato al passaggio del successivo livello.
– Conservazione dello scatto di anzianità fino a quel momento maturato e conferma anche nel passaggio al nuovo livello.
Buonasera ho fatto la richiesta per progressi One di carriera ma ancora nulla di fatto tanto che gli arrtrati mi sono stati pagati con la classe 9 già sarei dovuta essere al terzo scatto ma la RTS di Palermo ha troppo lavoro…..