Rottamazione delle cartelle: il 31 maggio scade il termine utile

Il termine utile per la fruizione della definizione agevolata dei ruoli, fissato, per il 31 maggio, sta per scadere. Sebbene nei primi mesi abbia l’agevolazione in esame abbia fatto registrare molte adesioni, successivamente, si è assistito ad un calo consistente che ha generato non pochi dubbi sull’utilità o meno di una proroga.

Lo scarso successo, molto probabilmente, è dovuto innanzitutto alle poche agevolazioni previste a alla loro scarsa incisività, a parte l’abbattimento degli interessi a dispetto di un integrale pagamento in un’unica soluzione.

Scarsa attrattiva è stata suscitata anche dai chiarimenti, piuttosto inadeguati, offerti da Equitalia. Anzitutto, va precisato che la definizione agevolata dei ruoli non permetta alcun rimborso conseguente, anche se il contribuente possa aver riportato una vittoria in giudizio.

Non a caso, una volta che il contribuente aderisce alla sanatoria delle cartelle, la scelta è ritenuta sempre e comunque definitiva e, dunque, immodificabile. Va da sé che la definizione agevolata “conviene” solo nel momento in cui il contribuente non abbia possibilità di vittoria in giudizio.

Anche per ciò che concerne le somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio, non si potrà richiedere il rimborso, anche in caso di vittoria in giudizio. Va da sé, che solo in caso di una soccombenza, se non altro parziale, si potrebbe interessarsi alla rottamazione delle cartelle.

Ad ogni modo, bisogna considerare attentamente l’entità degli importi richiesti. Mentre in primo grado il pagamento richiesto si attesta a un terzo dell’imposta, in secondo grado di giudizio la richiesta è pari ai due terzi della pretesa tributaria; in particolare, in questo caso, il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante la definizione agevolata, comporterebbe l’estinzione quasi totale della pretesa tributaria.

In conclusione, quindi, tenuto conto che l’integrale pagamento dell’importo oggetto di contenzioso, determina l’estinzione del giudizio a seguito di cessata materia del contendere, la definizione agevolata dei ruoli, finora presa in esame, costituirebbe una soluzione interessante soltanto per i contribuenti che si vedono prospettati, in giudizio, una soccombenza. In tale circostanza, di fatto, le spese di giudizio anticipate dalle parti, rimangono sempre a carico delle stesse.

Nel caso, invece, la richiesta della sanatoria della cartella avvenga in un secondo momento, cioè dopo che la sentenza di condanna al rimborso delle spese della lite abbia assunto carattere definitivo, le spese di giudizio dovranno essere in ogni caso dovute, anche se si aderisce alla definizione agevolata dei ruoli di cui sono stati appena esposti vantaggi e svantaggi.

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