Azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione, oltre al blocco delle procedure esecutive in corso. La rottamazione introdotta con il Dl 193/2016 presenta aspetti di indubbia convenienza per i debitori, che possono così chiudere la partita con Equitalia. È bene però conoscere per tempo l’importo delle somme da versare, soprattutto se si hanno dilazioni in corso molto lunghe. Gli importi “rottamati” infatti devono essere versati in tempi piuttosto brevi e, in caso di decadenza dalla dilazione, il residuo non può più essere dilazionato.
Le entrate ammesse ai benefici di legge sono tutte quelle affidate all’agente della riscossione, salvo poche eccezioni. Vi rientrano pertanto non solo le entrate tributarie, compresa l’Iva, ma anche quelle patrimoniali, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali. Disco verde anche per i tributi locali e regionali, sempre che siano riscossi tramite Equitalia e non con ingiunzione fiscale.
Sommario
Quali cartelle esattoriali si possono rottamare
Sotto il profilo temporale, deve trattarsi di ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Con tale locuzione ci si riferisce in realtà anche alle somme affidate direttamente, senza formazione del ruolo, come avviene per gli avvisi di accertamento esecutivi e per gli avvisi di addebito dell’Inps.
Sono invece escluse per espressa previsione di legge le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l’Iva all’importazione, le somme derivanti da recupero di aiuti di Stato e da condanne della Corte dei conti, le sanzioni penali e le multe del Codice della strada. Per queste ultime, la definizione è ammessa solo per le somme aggiuntive rispetto alla sanzione vera e propria.
Anche le partite in contenzioso sono incluse, purchè si rinunci a proseguire la controversia. A questo riguardo, occorrerà chiarire se sia possibile una rottamazione parziale delle pendenze in corso oppure se si debba accettare per intero la pretesa affidata ad Equitalia.
La procedura si attiva con la presentazione di un’istanza entro il 23 gennaio prossimo, redatta su modulo messo a disposizione da Equitalia entro l’8 novembre prossimo. Nella domanda bisogna indicare il numero delle rate con cui si intende pagare, tenendo conto che il massimo è quattro e che l’ultima rata non può scadere oltre il 15 marzo 2018. Entro 180 giorni, l’agente della riscossione trasmette al debitore il prospetto con le somme dovute nonché con l’importo e le scadenze delle singole rate. Se non si paga tempestivamente una qualsiasi delle rate, la dilazione decade e il residuo non può essere più rateizzato.
Vale evidenziare in proposito che non è richiamata la disciplina del lieve inadempimento, di cui all’articolo 15 ter, Dpr 602/1973. Questo significa che è sufficiente anche un solo giorno di ritardo per perdere tutti i benefici di legge. Non è neppure possibile mettersi in regola, versando in un’unica soluzione l’importo scaduto, poiché alla dilazione da rottamazione non si applica l’intero articolo 19 del Dpr 602/1973. Per questo motivo, soprattutto in presenza di importi ingenti e di dilazioni lunghe (ad esempio di 10 anni), è bene verificare con attenzione se si è in condizioni di far fronte al versamento in tempi così brevi.
Come aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali
Con la presentazione della domanda, si bloccano tutte le iniziative di Equitalia, che non può quindi né iscrivere fermi e ipoteche né attivare procedure esecutive, anche in presenza di importi segnalati da parte delle Pa ex articolo 48 bis Dpr 602/1973. I vincoli già apposti, invece, rimangono fino a che non si definisce tutto. Le azioni esecutive in corso sono interrotte, a meno che non vi sia stata già l’assegnazione del bene pignorato ovvero la dichiarazione positiva del terzo, in presenza di pignoramento presso terzi.
Dalle somme da versare si scomputano gli importi già pagati, salvo quelli a titolo di sanzioni e interessi di mora e di dilazione. Sono ammessi alla procedura straordinaria anche i soggetti che avevano dilazioni scadute.
Se invece la dilazione è pendente, sembrerebbe, alla data del 24 ottobre scorso, è necessario che siano pagate le rate in scadenza dal primo ottobre a dicembre di quest’anno.
Se con i pagamenti già fatti il debitore ha saldato il conto della rottamazione, per avvalersi della definizione e quindi per stralciare le eventuali somme residue è sufficiente presentare la domanda.
Il pagamento si effettua mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o presso le casse di Equitalia.
Non è ammesso il pagamento con compensazione dei crediti vantati per appalti e forniture alla pubblica amministrazione.