Rottamazione-bis, ecco come presentare la domanda

E’ disponibile da ieri la nuova modulistica per avvalersi della rottamazione bis delle cartelle di pagamento. Sono disponibili due modelli:

    • il modello DA-R va utilizzato da chi si è visto rigettare la precedente istanza, per non aver pagato tutte le rate scadute dal 31 dicembre 2016;
    • il modello DA-2017 è riferito alla definizione dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata fin da subito. I modelli si presentano solo via pec (unitamente alla copia del documento di identità del debitore) o sportelli dell’agente della riscossione.
È sempre possibile delegare un terzo a trasmettere l’istanza, allegando i documenti di identità del delegante e del delegato.

Gli schemi riprendono il modulo per la definizione agevolata originaria. La caratteristica più interessante riguarda il modello DA-R: occorre infatti indicare il numero identificativo delle comunicazioni di rigetto ricevute, anche parziali, con la puntualizzazione che deve trattarsi di rigetto motivato unicamente sulla base del mancato pagamento delle rate dovute a tutto dicembre 2016, riferite a dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016. Rigetti motivati da ragioni diverse non permettono di godere delle agevolazioni in esame e presentare la domanda non comporterà alcuna sospensione delle riscossione.

In alternativa, è possibile indicare nello specifico gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento ovvero gli avvisi di addebito dell’Inps oggetto delle comunicazioni di rigetto. Non è chiara in realtà la ragione di tale alternativa, che si spiega solo con il fatto che il debitore possa non aver ricevuto o aver perso la comunicazione di rigetto. Se infatti quest’ultima è in possesso del debitore, basta riportarne gli estremi senza dover ricostruire i dati identificativi dei titoli da cui originano le pretese creditorie. Un’altra peculiarità del modello DA-R è la scelta delle rate, tre al massimo, scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018 e tutte di pari importo. La scelta va indicata nell’istanza.

Pagamento a rate solo se espressamente indicato nella domanda

Entrambi i moduli esplicitano che, se il debitore omette di precisare il numero delle rate, il pagamento si intende richiesto in un’unica soluzione. Un’affermazione comprensibile, in linea di principio, ma che non pare corretta se si vuol attribuire all’inerzia del debitore la valenza di una manifestazione di volontà irrevocabile.

Infine, l’Agenzia della riscossione, oltre a mettere a disposizione i canali di pagamento che vanno dalle app ai tradizionali sportelli, dal tabaccaio agli sportelli bancomat, ha predisposto delle guide informative e le risposte alle domande più frequenti sulle disposizione in oggetto.

 

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