Il riconoscimento della detrazione può verificarsi anche se nella causale relativa al bonifico del pagamento risultino riportati riferimenti normativi dell’agevolazione previsti per la riqualificazione energetica degli edifici invece che quelli previsti in materia di ristrutturazioni edilizie e, ancora, la banca abbia messo in atto una ritenuta del 4%. In altre parole, quello appena citato è un errore la cui entità non è tale da pregiudicare il riconoscimento della detrazione fiscale.
In riferimento al bonifico, per poter godere della detrazione in materia di ristrutturazione v’è la necessità che i pagamenti delle spese effettuate siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, e che in esso risulti chiaro: la causale del versamento; il codice fiscale del pagatore; il codice fiscale o il numero di partita Iva di colui che beneficia del pagamento.
A tal proposito, infatti, nel Decreto Legge n 78 del 2010, e precisamente nell’art. 25, si è disposto l’obbligo di esercitare un ritenuta da parte delle banche e delle poste italiane S.p.A., in forma di titolo di acconto dell’imposta sul reddito resa ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, al momento dell’accredito dei pagamenti connessi ai bonifici disposti dai contribuenti al fine di beneficiare di oneri deducibili o per i quali si postula la detrazione d’imposta.
Dopo una determinazione al 10% della ritenuta, essa è stata fissata al 4% mediante Decreto Legge n 98 del 2011.
L’Agenzia delle Entrate, poi, ha inteso chiarire, mediante Risoluzione n 55 del 2012, il concetto secondo il quale non è parimenti sostenibile la tesi che intenda riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche dinanzi a un bonifico bancario o postale sprovvisto dei requisiti postulati dalla legge, al punto da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, tenute ad accreditare il pagamento, di effettuare la ritenuta del 4%, così come previsto dal Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 e, dopo, modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011, in relazione alle imprese che beneficiano del pagamento.
Ricapitolando, nell’ipotesi in cui l’indicazione all’interno della causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si è verificata a causa di un mero errore materiale tale da non pregiudicare l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, il riconoscimento della detta detrazione può comunque avvenire, sempre, ovviamente, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla legge in materia di agevolazioni.
Conclusioni di uguale natura possono essere effettuate anche nel caso opposto e, dunque, nel caso in cui, a causa di un errore materiale, all’interno della causale del bonifico siano stati immessi i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, sempre considerando indiscutibile il rispetto dei presupposti posti alla base della detrazione in questione.