Nel settore edile è prevista una particolare disciplina circa l’applicazione del reverse charge e che rispetto al passato, si arricchisce di ulteriori novità a seguito dei nuovi contenuti della legge di stabilità 2015 e di nuove attività rientranti nella fattispecie.
Sommario
Reverse charge edilizia, ecco cosa cambia
Il reverse charge è un particolare meccanismo introdotto nell’Unione Europea per porre un maggiore freno all’evasione sull’Iva e che a seguito dei nuovi contenuti della legge di stabilità, prevede regole più precise per la sua applicazione come:
- Pagamento dell’Iva in fattura da parte di chi riceve il bene o un servizio e non più sul fornitore.
- Ampliamento del meccanismo del reverse charge anche su settori dell’edilizia più specifici come demolizioni, installazioni di impianti e operazioni di pulizia (e non più solo su attività strettamente connesse alle costruzioni edilizie).
Maggiori dettagli sulla nuova applicazione del reverse charge per il settore edile e di quanto definito nell’articolo 17 del D.P.R. numero 633 del 1972, sono quindi stati inseriti nella legge di stabilità del 2015 e prevedono di poter applicare tale meccanismo indipendentemente dal rapporto contrattuale presente dalle parti e della precedente esclusiva da parte del solo sub-appaltatore, di applicazione del reverse charge in fattura.
Reverse charge edilizia: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Attenzione tuttavia all’ambito di applicazione delle nuove modifiche sul reverse charge e dei campi ai quali è stato esteso, utilizzando come ulteriore riferimento normativo, il chiarimento fornito dalla Agenzia delle Entrate nella circolare numero 14/E del 27 marzo 2015, che stabilisce in riferimento al settore edile, un nuovo articolo (a-ter) nel DPR 633 del 1972, ossia di applicazione del reverse charge su “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativo di edifici”.
Con le nuove regole introdotte nell’ambito del settore edile ed energetico, il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Per stabilire l’ambito di applicazione del reverse charge, si potrà invece fare riferimento ai codici attività della sezione F della tabella Ateco 2007.
Sempre in relazione al nuovo ambito di applicazione del reverse charge, è possibile fare riferimento alla già citata circolare dell’Agenzia delle Entrate, per individuare i servizi inclusi dal primo Gennaio 2015 e di cui vi indichiamo alcuni dei più importanti:
- Operazioni di pulizia di nuovi edifici successivi alla costruzione, servizi di disinfestazione, pulizia generale degli edifici.
- Installazione di impianti elettronici, idraulici e per la distribuzione del gas.
- Servizi di completamento quali rivestimenti di pavimenti, intonacatura e stuccatura.
Buongiorno!
Un impresa edile che installa parete in cartongesso presso un officina meccanica, deve emettere fattura con iva al 22% o in reverse charge?
Grazie
Reverse charge