Reverse charge anche per le manutenzioni

reverse-charge-manutenzioniReverce charge anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie nel settore dell’impiantistica e del completamento degli edifici. E’ quanto si desume dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015. La conseguenza sarà che molte imprese artigiane (elettricisti, idraulici, imbianchini, ecc.) nell’arco dell’anno, faranno pochissime operazioni soggette ad Iva trasformandosi in creditori cronici di imposta. L’individuazione delle operazioni avviene sulla base della classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche Ateco 2007.

Nella circolare vengono riportati i codici di attività relativi all’installazione di impianti elettrici ed elettronici, idraulici, distribuzione del gas, antincendio e simili, i quali comprendono tutti la manutenzione e riparazione. Sono previsti anche l’installazione di ascensori, isolamento termico e altri lavori di costruzione ma in questi ultimi casi non sono previste le manutenzioni.
Anche per le operazioni di completamento degli edifici, per le quali il dato letterale non conduceva assolutamente alla manutenzione, l’Agenzia si giustifica precisando che il termine “completamento” è stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico e quindi, rifacendosi al Testo unico sull’edilizia, occorre comprendere nel reverse cherge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera. Questi lavori riguardano ad esempio l’imbiancatura, la posa in opera di infissi, il rivestimento di pavimenti e di muri, la tinteggiatura, eccetera. Pertanto tali interventi sono soggetti a reverse charge anche se effettuati su fabbricati esistenti e non solamente su quelli in corso di costruzione.

Ne consegue, quindi, che per le operazioni effettuate nel settore della edilizia la regola generale è quella del reverse charge. Le eccezioni sono poche. Si applica l’Iva nei modi ordinari soltanto nella fase della costruzione degli edifici, nella cui fattispecie l’inversione contabile si applica soltanto in presenza di prestazioni fornite dal subappaltatore in poi, ovvero quando le predette prestazioni sono commissionate da privati e cioè da soggetti non passivi ai fini dell’Iva. Sono escluse anche le prestazioni che non hanno per oggetto edifici, come ad esempio l’installazione o la manutenzione di un impianto industriale.
Siccome il reverse charge si applica sui servizi, occorrerà distinguere quando non si tratta di prestazioni di servizi e cioè quando prevale la cessione del bene, ma in questo caso il confine è sempre labile. Si tratta certamente di prestazioni di servizi quando il fare prevale sul dare e cioè sul valore del bene, ma si ritiene che sia prestazione di servizio anche quando il committente ottiene un risultato come ad esempio se ha richiesto la realizzazione del pavimento.
In questi primi mesi del 2015, sulle manutenzioni molte imprese hanno applicato l’Iva nei modi ordinari; ora devono cambiare ma non devono correggere le fatture già emesse per effetto della sanatoria in materia di sanzioni contenuti nella circolare.

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