Regime ordinario o forfettario? Cosa conviene?

Effettuare un calcolo di convenienza tra regime ordinario o forfettario non è molto semplice poiché sono diversi gli elementi da prendere in considerazione.

La valutazione tra regime forfettario ed ordinario viene effettuata considerando il carico fiscale e contributivo applicando i due regimi e gli effetti conseguenti al diverso regime IVA, all’assoggettamento ad imposta sostitutiva in luogo dell’IRPEF nonché all’eventuale adozione del regime contributivo agevolato.

Calcolo convenienza regime forfettario o ordinario

Bisogna valutare caso per caso. Si prenda ad esempio un contribuente che ha un reddito basso, costi da scaricare, oneri detraibili quali spese mediche, interessi su mutui, assicurazioni vita. In questo caso aderire al regime forfettario sarà sicuramente la scelta sbagliata.

Vediamo nel dettaglio quali elementi bisogna considerare e un esempio per capire meglio come funziona.

Quali elementi considerare?

Per prima cosa i costi. Nel regime forfettario i costi non sono deducibili. Il reddito infatti viene calcolato applicando al volume d’affare (n.b. no utile) un coefficiente di redditività, diverso per ogni attività.

Leggi: cos’è il coefficiente di redditività

Al reddito così calcolato si sottraggono i contributi previdenziali (unici costi deducibili) e si applica l’imposta sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni di attività) o 15% negli altri casi.

Nel regime ordinario invece sono deducibili tutti i costi inerenti l’attività, che vanno quindi a diminuire la base imponibile su cui calcolare le imposte (a scaglione di aliquote in questo caso).

E’ possibile beneficiare delle detrazioni per lavoro autonomo che vanno a diminuire l’irpef da versare.

E’ chiaro quindi che se il contribuente, per via dell’attività che svolge, sostiene una cifra considerevole di costi (si pensi per esempio ai fitti, alle utenze, ecc..) potrà trovare conveniente il regime ordinario rispetto ad un regime che non gli consente di scaricare nessun tipo di costo.

C’è poi da valutare la possibilità di detrarre, nel regime ordinario, gli oneri detraibili (interessi su mutui, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia), cosa che il regime forfettario non consente di fare. Altro punto a favore quindi.

In pratica è possibile stimare, in assenza di altri redditi, che con un reddito d’impresa o lavoro autonomo fino a circa € 12.000, la tassazione ordinaria risulta più conveniente.

La presenza di altri redditi renderebbe maggiormente conveniente il regime forfettario, in quanto eviterebbe la progressione delle aliquote IRPEF causata dal cumulo dei redditi.

Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfettario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore che consiste nel versamento dei contributi previdenziali con uno sconto del 35% sui contributi totali.
Questo si traduce, sul piano pratico, in un discreto risparmio rispetto al regime ordinario.

Il regime contributivo agevolato non è obbligatorio; l’artigiano/commerciante in regime forfettario può quindi continuare a versare i contributi secondo le regole ordinarie. Tale scelta va considerata in quanto il pagamento di contributi in misura inferiore al minimo si ripercuote sull’accredito degli stessi ai fini pensionistici.

Le altre variabili da considerare, per le quali risulta più difficile effettuare un conteggio analitico, sono connesse all’eliminazione, per i contribuenti forfettari, dei seguenti adempimenti/obblighi:

• non assoggettamento agli studi di settore;

• esclusione dall’IRAP;

• esclusione dalla comunicazione clienti-fornitori;

• esonero dalla fatturazione elettronica;

• esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Vediamo con una serie di esempi il confronto fa i due regimi.

Attività piccolo imprenditore soglia ricavi € 30.000, coefficiente redditività 67%:

Ricavi 16.000
Costi 3.000
Altri redditi 0
Contributi previdenziali 3.500
Contributi previdenziali regime agevolato 2.275
Oneri detraibili (19%) 2.000
Aliquota addizionale regionale 1,23%
Aliquota addizionale comunale 0,5%

Regime ordinario

Reddito d’impresa 13.000 (16.000 – 3.000)
Altri redditi 0
Reddito complessivo 13.000
Oneri deducibili 3.500
Reddito imponibile 9.500
IRPEF lorda 2.185
Detrazione reddito d’impresa 924
Detrazioni oneri 19% 380
IRPEF netta 881
Addizionali IRPEF (1,23%+0,5%) 164
IRAP (3,9%, deduz. 9.500) 0
Totale imposte dirette 1.045
Contributi previdenziali 3.500

Regime forfettario

8.308 (16.000 x 67% – 2.412)
Imposta sostitutiva 15% 1.246
Contributi previdenziali 2.275

Attività di bar (soglia ricavi € 40.000, 40% forfait).
Imposte dirette
 Ricavi 35.000
 Costi 22.300
 Altri redditi 0
 Contributi previdenziali 3.500
 Contributi previdenziali regime agevolato 2.275
 Oneri detraibili (19%) 0
 Aliquota addizionale regionale 1,23%
 Aliquota addizionale comunale 0,5%
IVA
 IVA a debito 3.500
 IVA a credito 2.000
 IVA dovuta 1.500

Regime ordinario

Reddito d’impresa 12.700 (35.000 – 22.300)
Altri redditi 0
Reddito complessivo 12.700
Oneri deducibili 3.500
Reddito imponibile 9.200
IRPEF lorda 2.116
Detrazione reddito d’impresa 930
Detrazioni oneri 19% 0
IRPEF netta 1.186
Addizionali IRPEF (1,23%+0,5%) 159
IRAP (3,9%, deduz. 9.500) 0
Totale imposte dirette (A) 1.345
Contributi previdenziali (C) 3.500

Regime forfettario

Reddito d’impresa 11.935 (38.500 x 40% – 3.465)
Altri redditi 0
Imposta sostitutiva 15% 1.790
Totale imposte dirette (A) 1.790
IVA vendite incamerata 3.500
Indetraibilità IVA acquisti 2.000
IVA netta incamerata (B) 1.500
Contributi previdenziali (C) 2.275
Differenza
Totale imposte dirette (A) – 445
IVA netta incamerata (B) + 1.500
Contributi previdenziali (C) + 1.225

Considerando che l’imprenditore in questione opera esclusivamente con soggetti privati i corrispettivi vanno considerati maggiorati di un importo, corrispondente all’IVA che non viene più versata all’Erario.

Pertanto il reddito calcolato applicando il regime forfettario risulta pari ai ricavi x forfait – contributi previdenziali dovuti nel regime agevolato, ossia pari a € 13.125 [(35.000 + 3.500) x 40% – 2.275].

Il predetto “effetto” IVA costituisce, nel caso esaminato, il motivo di convenienza nell’adottare il nuovo regime in quanto:
 il beneficio IVA è pari a € 1.500;
vi è una maggior tassazione ai fini delle imposte dirette pari a € 445;
 vi è una minore contribuzione previdenziale pari a € 1.225.

Il risparmio complessivo per il contribuente è pari a € 2.280.

Per il primo anno di applicazione del regime forfettario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni/servizi non ancora ceduti/utilizzati al 31.12.2018.

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