Regime minimi o forfettario, cosa conviene?

Come noto il Decreto Milleproroghe ha prorogato il vecchio regime dei minimi (con imposta sostitutiva al 5%), anche a favore dei contribuenti che avviano l’attività nel 2015.

Questi soggetti, purchè rispettino i requisiti previsti, si trovano nella condizione di dover scegliere quale regime optare, considerando tra i vari elementi il carico fiscale, le diverse cause di esclusione, la durata/uscita dal regime, gli adempimenti da effettuare e le agevolazioni previste per le start up e per il regime previdenziale.

In riferimento ai requisiti per l’accesso le differenze sono date principalmente date dal fatto che:
• il limite di fatturato per i minimi è di € 30.000 mentre per i forfettari varia da un minimo di 15.000 fino ad un massimo di € 40.000 sulla base dell’attività svolta;
• il limite dei beni strumentali per i minimi è di € 15.000 (acquisto in un triennio) mentre per i forfettari è € 20.000,00 (costo complessivo a fine anno);
• per i forfettari sono ammesse spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a € 5.000,00 euro all’anno mentre per i minimi è completamento escluso;
• i forfettari possono fare cessioni all’esportazione mentre i minimi no;
• per i forfettari è previsto il requisito del limite dei redditi di lavoro dipendente mentre per i minimi non è previsto alcun limite;
• i minimi devono trattarsi di nuova attività (mancato esercizio nei tre anni precedenti e no prosecuzione attività dipendente/autonomo) mentre il regime forfettario riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo.

Anche l’uscita dall’attività presenta differenze sostanziali, infatti:
• per i minimi, i soggetti che:
hanno più di 35 anni di età, possono beneficiare del “regime dei minimi” per i primi 5 anni di attività;
hanno meno di 35 anni, possono beneficiare del “regime dei minimi”, oltre che per i cinque anni, anche sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
• per forfettari non è previsto alcun limite temporale.

Nella valutazione in sede di inizio attività la questione dell’uscita dal regime può risultare di poca importanza ma si evidenzia il fatto che chi inizia un’attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d’imposta successivo, ma nel caso dei minimi occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al tetto previsto, poiché in tal caso già dall’anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato, con pesanti conseguenze sul fronte dell’Iva che occorrerebbe riaddebitare dall’origine.

Circa le agevolazioni sugli adempimenti i due regimi si possono considerare equivalenti in quanto per entrambi sono previste le medesime semplificazioni. L’unica differenza è che nel regime forfettario gli acquisiti intracomunitari entro la soglia di 10.000 euro annui, non sono considerate operazioni intracomunitarie.

Per quanto riguarda il calcolo delle imposte
ai fini IVA per entrambi i regimi è previsto:
– il non addebito delll’IVA in via di rivalsa ai propri clienti
– la non detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti;
i due regimi si possono, quindi, considerare equivalenti;
ai fini dell’imposta sostitutiva all’Irpef va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfettario risulta sempre più conveniente il regime dei minimi che prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%, applicata ad un reddito che risulta tendenzialmente inferiore in quanto influenzato dalla deduzione sia dei costi analitici che del costo dei beni strumentali.
Va però tenuto conto che nel regime forfettario vengono riconosciuti costi forfettari mentre il minimo deve certificare i reali costi sostenuti.

Esempio
Libero professionista (soglia regime forfettario € 15.000 e 78% forfait) con i seguanti dati:
• compensi 10.000;
• spese 3.000;
• contributi previdenziali 2.000.
Dal confronto emerge che:
• reddito lavoro autonomo :
• minimi 5.000 (10.000 – 3.000 – 2.000);
• regime forfettario 5.800 (10.000 x 78% – 2.000).
• Imposta sostitutiva:
• minimi 5% € 250;
• regime forfettario 15% € 870.

Nel confronto in termini di carico fiscale non bisogna dimenticare a favore dei contribuenti forfettari che:
Start up: hanno diritto all’abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni;
Contributi Inps artigiani commercianti: per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfettario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo, non considerando pertanto il c.d. minimale contributivo (per il 2014 pari a € 15.516).

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