Regime forfettario: le operazioni IntraUe ed ExtraUe

I contribuenti in regime forfetario non effettuano mai cessioni intracomunitarie. Per contro, effettuano acquisti intracomunitari quando nell’anno precedente o in quello in corso hanno acquistato beni dall’Ue in misura eccedente 10mila euro. E nel corso dell’ultima edizione di Telefisco l’agenzia delle Entrate ha precisato che concorrono alla formazione delle soglie di accesso al regime forfettario anche i ricavi o compensi con San Marino o Città del Vaticano.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi si applicano invece le regole sulla territorialità come i soggetti ordinari, con eventuale compilazione dei modelli Intrastat. Sono inoltre ammesse esportazioni e importazioni, per le quali si applicano le ordinarie regole Iva.
I soggetti che dal 2015 applicheranno il nuovo regime forfettario potranno liberamente commerciare anche con soggetti residenti o stabiliti in altri Paesi membri. Il comma 58 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015 prevede che nel caso di cessioni verso soggetti passivi comunitari non si tratti mai di operazioni intracomunitarie, facendo espresso rinvio all’articolo 41, comma 2-bis, del Dl 331/1993.
Trattandosi di operazioni domestiche emetteranno quindi regolare fattura senza addebito d’imposta, in applicazione del regime forfettario. Anche per le vendite a privati comunitari le cessioni rappresenteranno operazioni interne senza addebito d’imposta, sia in caso di vendite presso punti vendita siti in Italia sia per le vendite a distanza. In questo secondo caso, nella remota ipotesi di cessioni sopra soglia che comportano la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione in un altro Paese, la cessione verso la propria posizione Iva Ue, attuata dalle imprese in questi casi, sarà pur sempre da considerarsi interna senza applicazione dell’Iva.
Diverso il caso degli acquisti. Se nell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10mila euro da fornitori Ue, e fino a quanto tale limite non è superato in quello in corso, gli acquisti non si considerano intracomunitari. Il fornitore seguirà le regole del proprio Stato e dovrebbe emettere fatture addebitando l’imposta locale. Al contrario, in caso di superamento della predetta soglia si realizza un acquisto intracomunitario per il quale si dovrà integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Per effetto dell’indetraibilità di quella transitata in acquisti, l’Iva deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ciò comportando necessariamente un particolare attenzione da parte degli operatori onde evitare ritardi nel versamento. Sul punto le Entrate dovranno chiarire cosa accade se il contribuente italiano effettua acquisti dall’Ue sotto soglia e non dichiara di applicare il regime forfettario; in questi casi, infatti se il fornitore emette fattura senza addebito d’imposta, questa non sarebbe assolta nemmeno da parte del cessionario.
I nuovi forfettari applicano a importazioni, esportazioni e operazioni assimilate le normali regole. Verseranno l’Iva in dogana all’atto dell’importazione, non addebiteranno l’imposta in caso di cessioni all’esportazione o di operazioni a esse assimilate, senza peraltro che queste operazioni comportino la fuoriuscita dal regime.
Ma le novità non si limitano ai beni. Per le prestazioni di servizi, rese e ricevute, si applicano infatti gli articoli 7-ter e seguenti. In caso di servizi resi si ritiene che l’operazione sia sempre soggetta a obbligo di fatturazione, anche se senza l’applicazione dell’imposta. In caso di servizi ricevuti, rilevanti in Italia, si procederà con autofattura (prestatore extraUe) e l’eventuale Iva sarà versata nei tempi e modi previsti per i beni. E’ ragionevole pensare che l’Iva sarà versata utilizzando i codici che già si utilizzavano per i minimi. Se la prestazione ricevuta è extraterritoriale non bisognerà fare nulla.
L’effettuazione di operazioni intracomunitarie porta con sé anche l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, posto che non sono previsti esoneri. Gli elenchi saranno compilati in presenza di acquisti intracomunitari di beni (quindi sopra soglia). Quanto alle prestazioni di servizi generici, ossia quelli per i quali trova applicazione l’articolo 7-ter del Dpr 633/1972, andrebbe chiarito se occorre rifarsi ancora alle indicazioni della circolare 36/E/2010 per quanto riguarda l’Intrastat.

Regime forfettario intraUE

1 commento su “Regime forfettario: le operazioni IntraUe ed ExtraUe”

  1. Nel caso di un professionista nel regime forfetario che emetta fattura per una prestazione svolta a favore di un cliente privato svizzero, quale riferimento normativo deve indicare in fattura?

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