Regime forfettario iva acquisti indetraibile

Il regime forfettario porta con sé una serie di semplificazioni in materia di imposte dirette, Irap e Iva e risulta particolarmente interessante in quanto esclude l’accertamento a mezzo studi di settore o parametri.
Ai fini Iva, la norma regolamenta l’applicazione dell’imposta con riferimento alla varie fattispecie di operazioni attive e passive che i soggetti interessati al regime possono porre in essere.
In particolare, la normativa sopra richiamata prevede che:
– le operazioni nazionali non danno origine ad alcun addebito dell’iva a titolo di rivalsa e, conseguentemente, viene meno il diritto alla detrazione della stessa sugli acquisti effettuati. In pratica, i contribuenti che decidono di applicare il regime forfettario saranno considerati alla stregua dei consumatori finali restando incisi dal tributo eventualmente loro addebitato. La disciplina è conforme alla direttiva Iva; infatti, le cessioni di beni interne effettuate da piccole imprese sono operazioni in franchigia di imposta ai sensi dell’articolo 282 della direttiva;
– le cessioni di beni intracomunitarie sono assimilate alle cessioni interne senza diritto alla rivalsa (e nell’altro Stato membro non si configura un acquisto intracomunitario). In tal caso, il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’operazione è soggetta al regime forfettario, e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del citato decreto legge;
– gli acquisti di beni intracomunitari, fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto legge 331/1993. Al superamento della citata soglia annua i soggetti operanti nel regime devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata;
– per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi nulla cambia rispetto alle ordinarie regole previste dagli articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972;
– per le importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate continuano ad applicarsi le disposizione del Dpr 663/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del medesimo Dpr 633/1972.
Per tutte le suddette operazioni poste in essere nell’ambito del regime forfetario è espressamente escluso il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Di quanto sopra, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 9 del disegno di legge, discende che i soggetti in regime forfettario devono, in ogni caso, assolvere l’Iva sulle seguenti tipologie di operazioni:
– prestazione di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
– acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, in corso d’anno, della medesima soglia. Risultano, altresì, tenuti al versamento dell’Iva i soggetti forfetari che pur avendo effettuato acquisti intracomunitari sotto soglia hanno optato per l’applicazione dell’Iva in Italia;
– operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (esempio reverse charge).
In tali casi, i soggetti interessati devono emettere fattura, ovvero, per le operazioni interne all’Unione europea e per operazioni nazionali in cui si applica il regime dell’inversione contabile, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

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