Regime forfettario, esonero da Certificazione Unica e Mod. 770

Il regime forfettario della recente legge di stabilità, rientra a tutti gli effetti in una misura approvata sulle partite Iva agevolate e con la possibilità per i contribuenti di applicare un’aliquota sostitutiva del 15% a titolo di Irpef (ridotta al 5% per le start-up), ed esenzione dai tanti adempimenti previsti per un regime ordinario.

Principali adempimenti del nuovo regime forfettario

Tre sono i principali adempimenti del forfettario tipici di un regime agevolato sulle partite Iva:

1) L’utilizzo di una percentuale fissa del 15% come imposta sostitutiva per i pagamenti di Irpef, addizionali regionali e comunali, da applicare sul totale del compenso inserito in sede di presentazione dell’Unico. Inoltre, nel caso di nuove attività, sarà possibile applicare anche una aliquota più bassa del 5% per i primi cinque anni.

2) Numerazione progressiva di tutte le fatture emesse, senza applicazione al suo interno di Iva o di ritenuta d’acconto. Rispetto al regime ordinario, non vi è alcun obbligo di tenuta libri contabili, dichiarazione annuale Iva o di comunicazione dei dati per l’elaborazione dello spesometro.

3) Obbligo di inserimento in fattura di una dicitura che attesti l’adesione al regime agevolato e della non applicazione di Iva e ritenuta d’acconto tra le voci al suo interno.

Differenze tra regime forfettario e regime dei minimi

Oltre a queste importanti semplificazioni in materia di adempimenti da dover rispettare ed esonero da procedure più complesse e con maggiori costi per i servizi forniti a livello contabile dal commercialista (ad esempio per l’invio della dichiarazione annuale Iva o per la comunicazione dei dati per lo spesometro) il regime forfettario presenta tre importantissime novità rispetto al precedente regime dei minimi:

1) L’adesione al regime agevolato non è più vincolata ad un periodo massimo di cinque anni e fino alla permanenza dei requisiti minimi di accesso, ha durata illimitata.

2) Il superamento dei limiti dei ricavi nel corso dell’anno, non comporta più l’uscita immediata dal regime agevolato, ma sarà possibile eseguire tale passaggio al primo gennaio del nuovo anno, evitando così problemi organizzativi derivanti da un cambiamento del regime vigente ad anno in corso.

3) Calcolo più immediato della base imponibile sui compensi percepiti, poichè i costi sono calcolati sulla base di un calcolo univoco e forfettario.

In tale  regime, infatti, è presente un coefficiente di redditività specifico all’attività svolta e da applicare sul totale degli incassi eseguiti entro il 31 dicembre 2016, a cui poter aggiungere i costi sostenuti per il pagamento dei contributi previdenziali (poichè soprattutto per i liberi professionisti senza iscrizione ad un ordine vi è comunque un obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps).

Certificazione Unica forfettari

Inoltre rispetto ai contribuenti minimi, i forfettari non sono sostituti d’imposta e dunque non operano mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo. Questo vuol dire che sono esonerati dal rilascio della certificazione unica e l’invio del modello 770. L’unica cosa che devono fare in sostituzione di tutto questo sarà indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui in condizioni normali avrebbero dovuto applicare la ritenuta.

9 commenti su “Regime forfettario, esonero da Certificazione Unica e Mod. 770”

  1. Buonasera a tutti. Sono in fase di compilazione della certificazione unica e nel frontespizio, dove è indicato “redazione della comunicazione” ci sono 3 scelte. La prima è trasmissione integrale, la seconda trasmissione delle sole certificazioni lavoratore dipendente e la terza è la trasmissione delle certificazioni lavoro autonomo.
    La mia domanda è: se io devo predisporre la CU per le sole certificazioni di lavoro autonomo devo indicare il codice 1 o 3? Mi da l’idea che se indico il codice 3 ADE si aspetti di ricevere anche le certificazioni dei lavoratori dipendenti.
    Sapete aiutarmi?

  2. Buonasera, ho acquisito ieri un nuovo cliente forfetario che mi ha consegnato la documentazione. Controllando la stessa ho trovato che nel 2015 ha versato la ritenuta per un professionista (evidentemente non era stato informato correttamente di non essere sostituto d’imposta); ora mi chiedo se deve fare comunque la Certificazione Unica e di conseguenza il 770 o se vi è magari capitata la stessa situazione, come ha risolto il “problema”. Grazie

    1. Buonasera Luigi, la semplice applicazione di ritenute alla fonte (e relativo versamento) non è richiamata tra le cause di fuoriuscita dal regime. Potrà quindi presentare la Certificazione Unica ed il modello 770 per inserire le ritenute applicate. Almeno io farei così. Saluti

  3. Buona sera. Se il contribuente forfettario corrisponde compensi ad un contribuente minimo o ad un altro forfettario dovrà inviare la cu o dovrà indicare il codice fiscale nel quadro rs del unico

    1. Buongiorno
      no, il contribuente in regime forfettario è tenuto alla compilazione della Certificazione Unica e del Modello 770. Dovrà invece indicare il codice fiscale nel quadro RS.

  4. Buongiorno, lavoro in una srl, nel 2022 un nostro fornitore ci ha emesso una fattura in regime forfettario per manutenzione HW al nostro PC.
    In un commento del 16/03/23 leggo che se il fornitore è un professionista non siamo tenuti a rilasciargli la CU. il fornitore in questione è un tecnico che so occupa di manutenzioni a PC, è da ritenersi un professionista o ci sono altre caratteristiche per considerarlo tale?
    In caso di CU dovuta, l’Agenzia delle Entrate mi ha detto che la scadenza per l’invio in questo caso è il 31/10/23, la mia commercialista sostiene essere il 16/03/23 e che quindi saremo soggetti ad una sanzione di Euro 100,00 per ritardato invio.
    Potete aiutarmi a fare un po’ di chiarezza?
    Grazie mille in ogni caso.
    Anna

  5. Per quanto mi risulta in questo caso il 16/03 è vincolante per la consegna della certificazione. Ma l’invio è entro il 31/10,

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