Il regime forfettario, è stato introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell’anno precedente (per chi è già in attività e vuole passare al forfettario) oppure in previsione (per chi inizia l’attività) siano rispettate determinate condizioni.
Proprio in virtù dei predetti requisiti (e non solo) i soggetti che operano in regime forfettario sono chiamati ad adempiere ad un importante obbligo informativo al fine di fornire all’amministrazione finanziaria tutte le informazioni necessarie (volte a favorire il controllo dato il carattere “semplificatorio” del regime) sull’attività svolta dal professionista o dall’imprenditore e sulla formazione dei relativi redditi, anche alla luce delle numerose semplificazioni contabili e fiscali previste per tale categoria di contribuenti.
Il predetto obbligo informativo, con riferimento ai soggetti che operavano nel regime forfettario nel periodo d’imposta 2015, è assolto con la compilazione del quadro RS del modello Unico PF/2016 dai righi RS371 a RS381.
La mancata compilazione dei righi relativi quadro RS, non incidendo sulla determinazione del reddito (si tratta, infatti, di violazione formale), comporta l’irrogazione di una sanzione, da 250 euro a 2.000 euro (art. 8, c. 1, D. Lgs 471/97 come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015), con possibilità di ravvedimento.
Con riferimento a chi opera in regime forfettario, il comma 69 della legge n. 190/2014, espressamente li esclude dalla qualifica di sostituto d’imposta. Tuttavia, essi sono tenuti ad adempiere all’obbligo informativo in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque, il contribuente forfettario che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto (è il caso ad esempio del contribuente forfettario che paga il compenso al commercialista che opera in regime ordinario) non è tenuto a versare alcuna ritenuta d’acconto in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa.
Per contro, il Legislatore impone al riguardo un determinato obbligo informativo: occorre riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto.
Con riferimento al Modello Unico 2016 (e quindi ai compensi corrisposti nel 2015), il predetto obbligo informativo è assolto ai righi RS371, RS372 e RS373, indicando in:
– colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
– colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Inoltre sono interessati alla compilazione dei predetti righi sia esercenti attività d’impresa sia esercenti attività di lavoro autonomo.
Il contribuente forfettario non assumendo le vesti di sostituto d’imposta non sarà nemmeno tenuto ai relativi adempimenti (Certificazione Unica e Modello 770).
Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda dati più specifici (il cui dettaglio è riportato nella tabella che segue).
I righi interessati alla compilazione sono quelli che vanno da RS374 a RS378.
Infine, tra gli obblighi informativi da assolvere attraverso il quadro RS per chi opera nel forfettario, rientrano anche alcuni dati specifici che devono essere riportati dagli esercenti l’attività di lavoro autonomo.
I righi interessati sono quelli che vanno dal RS379 a RS381.
Vale anche per chi era nei minimi? I minimi sono “sostituti” di imposta?
Grazie
Il quadro RS deve essere compilato solo dai contribuenti che hanno aderito al regime forfettario. La compilazione del quadro non riguarda i contribuenti minimi.
A me è arrivata la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ma avendo lo studio di architettura a casa non pensavo dovessi indicare il 50% delle fatture enel e del telefono di casa (il carburante non sono in grado di quantificarlo). Anche perchè il commercialista mi parlava di costi presunti in fase di calcolo dell’IRPEF.
Buongiorno
sono lettere che l’Agenzia delle Entrate sta inviando a raffica a tutti i contribuenti. Se le fatture non sono emesse alla partita iva (come immagino) non andavano prese in considerazione.
Aspettiamo un qualche comunicato dell’agenzia delle entrate.
Buongiorno, anch’io ho lo studio a casa, quindi non è possibile distinguere i costi specifici (del rigo RS381) per l’attività lavorativa. Il num. verde dell A.D.E. mi ha consigliato di scrivere una comunicazione tramite la funzione CIVIS (sul sito dell’A.D.E.) specificando che ho lo studio a casa e che le fatture di spese presenti nel cassetto fiscale riguardano la famiglia e la propria persona. Secondo lei, è corretto inviare questa comunicazione tramite CIVIS? ed ovviamente non indicare nulla nel rigo RS381? Grazie
Per quanto riguarda un forfettario autonomo che decidesse di non adottare una scheda carburante nè un piano telefonico che permetta di ricevere fatture per ogni ricarica telefonica, cosa dovrebbe indicare nel rigo RS 381 CONSUMI??
Per il forfettario sarebbe dispendioso fare una scheda telefonica business al fine di ricevere le fatture e utilizzare la scheda carburante dato che fa spesso rifornimento in self service, anche lontani dalla sua città.
Se non ha spese per consumi (energia elettrica, spese telefoniche, carburanti) non deve indicare nulla.
Buongiorno, se nella fattura del commercialista è indicato un onorario pari a 200 €, oltre a cassa per 8 € e iva, io come compenso inserisco 200 € o 208 €? Credo 200, in quanto è questo l’importo che avrei messo in CU. Corretto? Grazie
Si corretto, deve inserire 200 euro
Ma nel caso siano stati corrisposti compensi a professionisti forfettari, quindi esenti da ritenuta d’acconto, occorre compilare il quadro RS371/RS373 ?
Si, deve essere compilato
BUONASERA SE IL COMMERCIALISTA HA FATTO LA NOTULA APPLICANDO LA RITENUTA E IL FORFETTARIO HA PRESENTATO CU E 770, DEVO INDICARE QUALCOSA?
Nel quadro consumi, vanno indicati costi per il carburante e per il telefono, essendo costi che per natura hanno una parte deducibile e una indeducibile, vanno inseriti per intero (presi da fattura) oppure per la percentuale? Grazie. c’è qualche riferimento normativo che ne parla?
Buongiorno. chiedo anch’io per l’importo da inserire come carburante o telefono…infatti per un professionista la deducibilità di tali spese è rispettivamente 20% e 50% e dunque una volta cumulato l’importo al lordo dell’iva (che non si detrae per il forfettario) applicare le % sopra menzionate. Giusto?
grazie
patrizia
BUONASERA, VOLEVO SAPERE SE NEL QUDRO RS 376 VANNO INDICATI ANCHE GLI ACQUISTI DI QUADRI “COME MERCE” DA PRIVATI (ESCLUS. ART.
2 DEL D.P.R. 633/72. GRAZIE.
scusi quindi il forfettario non può utilizzare il modello unico web che sarebbe molto pratico da compilare online. Mi sembra che nel modello unico web non siano presenti i quadri RS
Buonasera, in merito alle lettere di compliance che ci stanno invadendo simpaticamente, in rs376 vanno inseriti anche gli acquisti le cui ricevute indicano solo il codice fiscale e non la partita iva e sono state pagati con carta?