Regime forfettario, deducibili le perdite pregresse

Per i soggetti già in attività che dal 1° gennaio 2016 transitano al regime forfettario, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le perdite pregresse è espressamente prevista dal legislatore. Resta, infatti, fermo quanto stabilito con il comma 68 delle Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) con la quale, come anticipato, ha trovato introduzione nel nostro ordinamento tributario il regime in esame.

Comma 68 Legge n. 190/2014: “le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Facciamo un esempio. L’impresa Rossi nel 2014 operava nel regime ordinario e ha chiuso tale esercizio in perdita. L’impresa nel 2015 è passata al forfettario. In tal caso è possibile dedurre la perdita 2014 nel Modello Unico 2016 abbattendo così il reddito imponibile.

Con riferimento al Modello Unico/2016, il rigo interessato è LM37 Sezione II quadro LM.

compilazione quadro lm unico 2016

Come riportano le istruzioni ministeriali al rigo LM37 vanno riportate tali perdite pregresse fino a concorrenza dell’importo di rigo LM36 (Reddito Netto).
In particolare vanno riportate le eventuali perdite di impresa pregresse, oppure, le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo, a seconda del tipo di attività esercitata.

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La parte di perdita che non trova capienza nel Reddito Netto è riportabile nell’esercizio successivo (Modello Unico/2017).
Pertanto, l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo d’imposta 2015 sarà data da:
Reddito netto (LM36) – Perdite pregresse (LM37) = LM38 x 15%

regime forfettario perdite pregresse

I contribuenti forfettari che compilano la sezione II del quadro LM Modello Unico/2016 devono compilare anche le colonne 1, 2 e 3 del rigo LM50, per indicarvi le eventuali perdite fiscali residue maturate nel regime di vantaggio negli anni precedenti a quello di accesso al regime forfettario. Inoltre, nel rigo LM51 essi indicano le perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR. In colonna 2 del rigo LM51 va indicato l’importo complessivo di tali perdite.

Ovviamente il contribuente che nel 2015 operava nel regime ordinario (o di vantaggio) e che nel 2016 passa al forfettario, porterà in deduzione l’eventuale perdita generata nell’esercizio 2015 nel Modello Unico 2017 (riferito al periodo d’imposta 2016).

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