Ai fini della determinazione del limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime, non rilevano quelli derivanti dall’adeguamento alle risultante degli studi di settore o parametri. La norma specifica, inoltre, il criterio al quale devono attenersi i contribuenti in regime forfettario con due codici attività al fine di valutare il concreto rispetto della condizione relativa al limite dei ricavi o compensi.
Regime forfettario con due codici attività
Nel caso di regime forfettario con due codici attività, la norma prevede che assume rilievo, ai fini dell’accesso al regime, il limite di ricavi o compensi più elevato.
In riferimento alla verifica del superamento del limite dei ricavi, la relazione precisa che si deve tener conto di quanto previsto nell’articolo 57 del Tuir, ove si dispone che si ricomprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
La stessa relazione illustrativa precisa che, con riferimento alle attività d’impresa, i ricavi dell’anno precedente devono essere quantificati secondo criteri di competenza fiscale. Tuttavia , va osservato che il criterio della competenza opera unicamente ai fini dell’accesso al nuovo regime; per gli anni successivi, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del citato limite per la permanenza nel regime medesimo, dovranno invece utilizzare il criterio di cassa in quanto, a regime, ciò che rileva sono i ricavi percepiti.
La norma precisa che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti, nel periodo d’imposta precedente, devono essere ragguagliati ad anno; pertanto occorre prestare attenzione alle ipotesi in cui il contribuente:
– ha iniziato l’attività nell’anno antecedente l’ingresso nel nuovo regime, in quanto i ricavi ragguagliati ad anno potrebbero superare il limite previsto dalla legge non permettendo, di fatto, l’accesso al regime;
– inizi l’attività adottando il regime forfettario, previa comunicazione all’agenzia delle Entrate, presumendo la sussistenza dei requisiti di legge. In tale ipotesi, se i ricavi ragguagliati all’anno superano i limiti imposti dal legislatore il contribuente uscirà dal regime dal periodo successivo.
In previsione di una possibile apertura di partita iva nel regime dei minimi 2015 (o 2014?) stò cercando di valutare tutte le possibili opzioni ma stò diventando matto…. forse anche perchè fino a quando non uscira il decreto definitivo per il 2015 è difficile valutare tutto.
Fatto questa premessa volevo chiederle in riferimento ai codici ateco poichè avrei intenzione di inserire molteplici codici cosa succede se questi hanno un inquadramento inps diverso ovvero se alcuni rientrano nella sezione commercianti mentre altri necessitano dell’iscrizione inps separata. Non vorrei dovere avere 2 iscrizioni separate e mi domando nel caso come sarebbe possibile in tal caso (ho letto che è esiste già nella realtà) determinare i contributi da versare alle distinte casse previdenziali. La ringrazio per la disponibiltà e le chiedo gentimente di indicarmi un contatto mail dove poterle chiedere un preventivo personalizzato e tutte le informazioni in merito se dovessi realmente aprire l’attività poichè non riesco ad utilizzare il form nell’area contattti. Cordiali saluti,
Salve Enrico,
ai fini di un corretto inquadramento fiscale e previdenziale, si prende in considerazione l’attività prevalente, cioè quella che genera ricavi maggiori.
Può contattarmi a questo indirizzo email: marracristian@libero.it
Buona domenica