Dicitura reverse charge in fattura

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario ed effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie devono seguire delle regole ben precise, stabilite dall’art. 58 della legge n. 190/2014.

In particolare, in caso di cessione di beni rese verso altri soggetti passivi IVA UE, il legislatore considera tale operazione non come operazione intracomunitaria bensì come cessione interna (ossia come se fosse avvenuta nel territorio dello Stato). Stessa cosa dicasi nel caso in cui la cessione di beni avvenga verso altro soggetto UE privato (ossia non soggetto passivo IVA).

Riguardo, invece, le prestazioni di servizi rese nei confronti di altro soggetto passivo IVA UE, si rendono applicabili gli art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972 e seguenti. Ciò sta significando che, la prestazione resa ad un committente soggetto passivo IVA appartenente ad altro Stato UE si considera come un’operazione intracomunitari in “reverse charge” (inversione contabile). Se, invece, la prestazione di servizi è effettuata verso consumatori privati UE l’operazione, si considera assimilata ad una prestazione interna.

La fattura per i soggetti passivi UE – Come noto, il soggetto che opera nel regime forfettario, per le cessioni (di beni e servizi) effettuate sul territorio nazionale non deve operare la rivalsa dell’IVA in fattura (lett. a comma 58 Legge n. 190/2015) né esporre la ritenuta d’acconto. Nell’emettere le fattura egli deve riportare in calce alla stessa l’apposita dicitura al fine di rendere informato il committente del fatto che opera nel regime in esame. In particolare la dicitura da indicare per le cessioni interne è: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”.

Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo: “Regime forfettario dicitura in fattura

Con riferimento alle cessioni di beni eseguite dal contribuente forfettario verso altro soggetto passivo IVA UE, poiché esse sono considerate “operazioni interne” si potrebbe essere indotti a ritenere che sia sufficiente indicare in fattura la sola dicitura prevista per le cessioni nazionali.

Tuttavia, nella Circolare n. 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, espressamente precisa che per le cessioni di beni intraUe eseguite dal soggetto che opera in regime forfettario occorre riportare in calce alla fattura la seguente dicitura: “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2-bis D.L. 331/93”. Nella Circolare, non è però specificato se è sufficiente riportare in fattura solo la predetta dicitura senza che sia riportata anche quella propria prevista per le operazioni nazionali.

È conseguenza logica ritenere che debbano essere, dunque, riportate entrambe, e ciò soprattutto per informare il committente che si tratta di una “cessione interna” (e non intracomunitaria) eseguita da un soggetto che non applica l’IVA poiché opera in un regime che non ne comporta la rivalsa. Qualora, infatti, fosse riportata la sola dicitura riferita al fatto che l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2-bis D.L. 331/93, il committente potrebbe essere indotto nell’errore d’integrare poi la fattura ricevuta con l’IVA nel proprio paese (inversione contabile).

In ogni caso, come previsto per le cessioni di beni sul territorio nazionale, anche per le cessioni di beni IntraUe, sulla fattura il contribuente forfettario deve assolvere l’imposta di bollo (2 euro) se l’importo è superiore a 77,47 euro.

Riguardi, invece, le cessioni di servizi rese dal soggetto forfettario ad un committente soggetto passivo IVA UE, poiché sono considerate operazioni intracomunitarie in reverse charge, occorre riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Operazione eseguita ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Inversione contabile” (o “Reverse Charge”).

In tal caso, per il motivo esattamente opposto a quello visto per le cessioni di beni, può ritenersi logico che il contribuente forfettario indichi nella fattura solo la predetta dicitura (infatti, indicando anche quelle propria prevista per i contribuenti forfettari, il committente potrebbe essere indotto nell’errore di non eseguire l’inversione contabile).

Sulle fatture emesse in reverse charge non si applica la marca da bollo di 2 euro (Circolare n. 37/E/06).

La fattura per i soggetti privati UE – Qualora, la cessione di beni IntraUe è effettuata nei confronti di soggetti privati si seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori IVA UE, ma in tal caso può ritenersi sufficiente indicare la sola dicitura indicata nella Circolare n. 10/E (ossia “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2-bis D.L. 331/93”).

Con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate verso consumatori privati UE l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna e quindi può essere anche sufficiente indicare la sola dicitura propria del regime forfettario.

In entrambi i casi è necessario assolvere l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro.

3 commenti su “Dicitura reverse charge in fattura”

    1. Se trattasi di prestazione di servizi, in fattura indicherà il riferimento all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72; in caso di cessioni di beni deve indicare art. 8 del DPR n. 633/1972.

      1. Grazie. E se invece è una cosa fisica (cessione di beni)? tipo un quadro?
        In caso di cessione di beni oltre a questa dicitura in fattura si deve fare qualche altro adempimento? Grazie tante

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