Il regime naturale previsto per tutti i professionisti e gli artisti, indipendentemente dall’entità degli affari raggiunti nel precedente anno, è quello della contabilità semplificata. Il regime di contabilità ordinaria, dunque, è applicabile solo su opzione.
E’ oramai dal 1 gennaio del 1997 che per tutti i professionisti e artisti il mantenimento della contabilità semplificata è possibile a prescindere dalla somma dei compensi raggiunti. Non vale quanto appena detto, invece, per le imprese, non a caso, l’art. 18, D.P.R. n. 600/73 condiziona la tenuta del regime in esame da parte delle stesse, al rispetto di precisi ricavi guadagnati nell’anno precedente.
Per ciò che concerne il mantenimento della contabilità ordinaria, al contrario, essa è possibile al di là di quale siano i compensi conseguiti, ma vale solo a seguito di opzione di durata annuale, da esercitare mediante un comportamento di natura concreta, formalizzato tramite relativa comunicazione.
Più specificamente, l’opzione va esercitata con la concreta applicazione del regime che si è deciso di scegliere sin dall’inizio dell’anno o dell’attività, e con la comunicazione da eseguire all’interno della dichiarazione annuale Iva, relativa al primo anno d’imposta.
In più, si prevede che che la scelta dei regimi contabili, “leghi” il contribuente per almeno un anno, trascorso il quale l’opzione rimane valida per ogni singolo anno seguente, fino al perdurare dell’applicazione concreta della scelta che si è compiuta.
In ogni caso, i professionisti che optino per la contabilità ordinaria sappiano che sono obbligatori: il registro cronologico; i registri Iva e i libri e i registri supposti dalla normativa vigente in materia di lavoro.
Tra l’altro, dal 1 gennaio 2002, l’art. 14, co. 3, D.P.R. 435/2001 prevede per coloro che abbiano scelto il regime di contabilità ordinaria, la facoltà di non tenere i registri prescritti a scopi Iva e il registro dei beni estinguibili nel caso in cui le relative annotazioni siano eseguite all’interno del registro cronologico e i dati, organizzati in maniera sistematica, siano forniti su specifica richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Con riferimento, invece, ai professionisti in contabilità semplificata sono obbligatori: i registri degli incassi e dei pagamenti; i registri Iva e, ancora, i libri e i registri supposti dalla normativa vigente in materia di lavoro.
I professionisti in contabilità semplificata, inoltre, al di là del volume d’affari, hanno la possibilità di eliminare il registro Irpef incassi e pagamenti e impiegare solo i registri Iva nel caso in cui vi annotino nelle sezioni appositamente dedicate, le operazioni che non sono oggetto di Iva e utili soltanto a scopi Irpef. È necessario, in ultima analisi, prendere nota a fine esercizio dell’importo complessivo delle somme che non sono state incassate e di quelle che non sono state pagate, somme queste che andranno registrate nell’anno in cui è avvenuto effettivamente l’incasso o il pagamento.