Un contribuente rientrante nel regime dei minimi deve emettere una fattura per prestazioni di consulenza su prodotti tessili effettuate nei confronti di una ditta residente in Austria. Considerando l’operazione un’“operazione interna” e non intracomunitaria, si ritiene di dover riportare sulla relativa fattura la seguente dicitura: “l’operazione non costituisce prestazione intracomunitaria in quanto rientrante nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e art. 1, comma 100 della legge 244/2007”. Si chiede se tale impostazione è corretta e inoltre se siano necessarie l’iscrizione al Vies e la compilazione del modello Intrastat.
Risposta
Si conferma innanzitutto la correttezza dell’operato sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in una risposta riguardante gli obblighi dei contribuenti minimi in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi con soggetti intracomunitari.
In particolare, per quanto qui interessa, è stato rilevato che detti soggetti quando effettuano una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta in altro Stato membro effettuano un’operazione interna, senza obbligo di rivalsa dell’Iva (che non deve essere evidenziata in fattura). Pertanto, non siamo in presenza di una prestazione di servizi intracomunitaria di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e, di conseguenza, essa non richiede la presentazione del modello Intrastat. Parimenti, il contribuente minimo non è tenuto a iscriversi al Vies.
Buongiorno Dott. Marra,
cosa succede se esattamente la stessa cosa viene fatta per un cliente di Hong Kong?
Grazie mille
Carlo Dalessandro