I costi auto e telefono rappresentano due voci di costo che tutti noi ci troviamo ad affrontare quotidianamente per svolgere la nostra attività.
La deducibilità del costo segue una strada diversa in base al regime contabile a cui si aderisce.
Soffermiamoci in questo articolo sulla deducibilità di tali costi in regime dei minimi.
Per tali contribuenti non opera la legge di stabilità del 2013, che ha ridotto la percentuale di deducibilità del costo delle autovetture al 20% per tutti quei soggetti che operano in contabilità ordinaria, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.7/2008.
Tali costi, considerati ad uso promiscuo, si scaricano sempre al 50%, anche se vengono utilizzati esclusivamente per l’attività.
Anche l’importo dell’iva rappresenta una voce di costo deducibile al 50%.
Facciamo un esempio.
Supponiamo di aver sostenuto nel corso dell’anno spese per l’autovettura (manutenzioni, carburanti, assicurazioni, ecc.) per 500 euro + Iva 22% di 110 euro, per un totale di 610 euro.
Il contribuente minimo può dedurre dal proprio reddito il 50% di 610 euro, cioè 305,00 euro.
Buonasera Dott. Marra
sono titolare di partita IVA e ho il regime dei minimi, sono un artigiano. Ho acquistato nel 2020 un auto che è intestata a me e mio padre (pensionato), cosi come la relativa fattura di acquisto. Vorrei sapere:
1) il costo di acquisto dell’auto è detraibile?
2) posso detrarre l’intero importo dell’auto o solo la metà essendo cointestata ?
3) se posso scaricare tale costo, posso farlo al 50% dell’importo?
grazie