Ai fini fiscali è prevista una specifica tassazione per i redditi prodotti all’estero, con l’obbligo per il contribuente di inserire tali componenti nel modello unico nel quadro Rc, se residente fiscalmente in Italia. Esistono inoltre delle specifiche convenzioni con alcuni Stati Esteri per definire le modalità da applicare sulla tassazione dei redditi da lavoro esteri.
Sommario
Tassazione redditi esteri: il concetto di residenza fiscale
Il primo riferimento normativo circa i redditi di lavoro dipendenti prodotti all’estero è nel Tuir all’articolo 3, che stabilisce l’applicazione di un imposta sul reddito complessivo del contribuente differente sulla base dei redditi posseduti.
Nel caso di residenza fiscale del lavoratore in Italia, sono ad esempio tassati tutti i redditi prodotti al netto degli oneri deducibili, senza distinzione nella provenienza italiana o estera. Mentre nel caso di residenza fiscale fuori il territorio italiano, sono tassati solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Definire la residenza fiscale, tuttavia non è semplice poiché sono molteplici i fattori che possono incidere nella suddetta valutazione come:
- L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per un tempo consistente del periodo d’imposta a cui fanno riferimento i redditi da lavoro percepiti dal contribuente.
- La non iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, ma con domicilio nello Stato per un tempo consistente del periodo d’imposta, poiché trattasi della sede principale degli affari e degli interessi del contribuente o della dimora abituale.
Reddito prodotto all’estero, convenzione contro la doppia imposizione
Se la residenza fiscale del contribuente è quindi confermata da una delle modalità viste in precedenza, scatta l’obbligo di presentazione del modello unico per i redditi prodotti in un paese Estero e la verifica di una eventuale convenzione contro le doppie imposizioni.
I redditi infatti possono essere tassati sia in Italia e sia nello Stato Estero e il contribuente è tenuto ad indicare tali redditi nel quadro Rc del modello unico, al netto dei contributi previdenziali e obbligatori già versati nello Stato Estero (e che danno diritto sulla base di quanto definito dall’articolo 165 del Tuir ad un credito per le imposte pagate nello Stato Estero).
Se invece esiste una convenzione contro la doppia imposizione, la tassazione potrà essere eseguita solo in Italia in presenza di tre condizioni da rispettare simultaneamente, ossia:
- Residenza in Italia del lavoratore e prestazione di lavoro dipendente nel paese estero per un tempo inferiore ai 183 giorni.
- Pagamento delle remunerazioni eseguite da un datore di lavoro con residenza in Italia.
- L’onere della remunerazione non è eseguito da una stabile organizzazione del datore di lavoro nell’altro Stato Estero.