Recupero ritenuta d’acconto, ecco come funziona

Come recuperare la ritenuta d’acconto erroneamente subita? Ecco come funziona.

Attualmente, i regimi fiscali agevolati in essere sono quello forfettario e quello dei minimi. Quest’ultimo è destinato a scomparire, poiché chi inizia l’attività da quest’anno, non può sceglierlo quale regime fiscale. Infatti, per chi inizia nel 2016 o negli anni a venire, il regime forfettario è l’unica agevolazione possibile.

Regime forfettario senza ritenuta

Nonostante alcune diversità, ciò che in ogni caso accomuna i due regimi e l’esclusione dei ricavi/compensi percepiti dall’applicazione dell’IVA e il non assoggettamento degli stessi alla ritenuta d’acconto da parte del committente/sostituto d’imposta. Con riferimento a quest’ultimo punto, il contribuente che opera nel regime di vantaggio o forfettario rilascia al committente stesso un’apposita dichiarazione in cui gli comunica che opera in uno dei predetti regimi e che il compenso che gli verrà erogato non è soggetto alla relativa ritenuta d’acconto.

Ad ogni modo, il committente (sostituto d’imposta) dovrà comunque rilasciare al prestatore la certificazione unica in cui certificherà i ricavi/compensi corrisposti. Comunque su ogni fattura emessa occorre riportare la corretta dicitura senza esporre la ritenuta d’acconto (oltre che l’IVA), in modo tale che il committente non venga, comunque, indotto a versare la ritenuta vedendola in fattura. La dicitura corretta da indicare in fattura deve essere la seguente:

• “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011. Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011” – (se il contribuente opera il regime di vantaggio);

• “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario” – (se il contribuente opera in regime forfettario).

Ritenute erroneamente subite

Tuttavia, a volte potrebbe capitare che, nonostante la dichiarazione rilasciata, il committente applichi comunque la ritenuta d’acconto con conseguente versamento. Ciò può essere ad esempio il caso della ritenuta dell’8% operata dalla banca/posta sui bonifici che l’impresa (operante in regime dei minimi o forfettario) riceve per gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica eseguiti a favore di terzi soggetti.

Si ricorda, infatti, che un soggetto (contribuente) che esegue interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica ha diritto ad una detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi (50% e 65%) sulla spesa sostenuta e che tra le condizioni necessarie per fruire della detrazione vi è che il pagamento delle fatture all’impresa che effettua i lavori deve essere eseguito tramite bonifico bancario o postale.

Ora può accadere che l’impresa esecutrice dei lavori operi in regime di vantaggio o forfettario per cui:

• se il contribuente (committente) che esegue i lavori e che ha diritto alla detrazione è persona fisica non titolare di partita IVA, non si verifica alcun problema poiché questi non assume la veste di sostituto d’imposta (e dunque l’impresa esecutrice non applicherà la ritenuta d’acconto in fattura indipendentemente dal fatto che operi o meno in uno dei regimi agevolati);

• se il contribuente (committente) che esegue i lavori e che ha diritto alla detrazione è soggetto titolare di partita IVA, l’impresa esecutrice di lavori applicherà la ritenuta o non applicherà la ritenuta in fattura a seconda che operi in regime ordinario (applicherà la ritenuta) o in uno dei due regimi agevolati (non applicherà la ritenuta, per cui rilascerà la dichiarazione e inserirà la corretta dicitura in fattura).

Il problema si pone con la banca/posta in cui l’impresa esecutrice dei lavori ha il conto su cui transiterà il bonifico ricevuto a pagamento delle fatture emesse. Infatti, la normativa vigente, prevede che al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa esecutrice dei lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.

In altre parole, sulle somme ricevute a bonifico dalla ditta esecutrice dei lavori, la banca o la posta assumono la veste di sostituto d’imposta dovendo trattenere una ritenuta dell’8%. Pertanto, se l’impresa esecutrice dei lavori opera in regime di vantaggio o in regime forfettario deve rilasciare alla banca/posta l’apposita dichiarazione in cui gli chiede di non applicare la predetta ritenuta (l’impresa verso la banca non deve emettere alcuna fattura). Tuttavia, nonostante ciò potrebbe accadere che l’istituto comunque operi la ritenuta. Stessa cosa potrebbe accadere per le ritenute subite sulle indennità di maternità (si veda a tal proposito la Risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013 dell’Agenzia delle Entrate).

Recupero ritenuta d’acconto regime dei minimi o forfettari

Con riferimento alla predette ritenute erroneamente subite nel periodo d’imposta 2015, ad esempio dall’impresa esecutrice dei lavori operante in regime di vantaggio sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti, è consentito il recupero nel Modello Unico 2016.

In particolare, l’impresa sarà interessata dalla compilazione del rigo RS40 e del rigo LM41.

Qualora la ditta esecutrice dei lavori ad esempio fosse titolare anche di altri redditi (si pensi ad esempio all’impiantista proprietario di vari appartamenti che sono in affitto), anziché scomputare le ritenute erroneamente subite direttamente dall’imposta sostitutiva (indicandolo, come visto in RS40 e poi LM41), potrebbe decidere di scomputarle dall’IRPEF dovuta (in tal caso le indicherà al rigo RS40 e al rigo RN33 in luogo del rigo LM41). Qualora, invece, non si dovesse procedere al recupero in sede di Modello Unico, è possibile percorrere la strada dell’istanza di rimborso da presentare all’Agenzia delle Entrate nelle modalità ordinarie. Le stesse strade di recupero previste per chi opera nel regime di vantaggio sono percorribili anche per chi opera in regime forfettario.

14 commenti su “Recupero ritenuta d’acconto, ecco come funziona”

  1. Salve,ho una domanda,,l’anno scorso 2016 ho pagato le ritenute di acconto di un importo di quasi 10 000€,il mio commercialista quando ha fatto quest anno la denuncia di redditi mi ha comunicato che posso usare per legge solo fino a 5000€ il resto le posso usare nel anno 2018,, la mia domanda è,,e vero ho no.Grazie.

  2. Buongiorno, un mio cliente mi ha pagato una fattura con bonifico parlante per detrazioni fiscali ristrutturazione casa. Adesso ci siamo accorti che il bonifico presenta un errore e devo restituire la somma e farmi fare il bonifico corretto. Ovviamente devo restituire l’intero importo della fattura, ma a me e’ stato detratta la ritenuta d’acconto, come funziona adesso? in quale modo posso recuperarla se e’ possibile o non c’e’ niente da fare? la perdero’? mi sara’ riaccreditata? la portero’ comunque in detrazione? sono nel pallone qualcuno mi puo’ rassicurare o almeno chiarire la situazione? grazie.

  3. Simone Bergamaschi

    Buongiorno sono titolare di una piccola impresa ho maturato credito di euro 10800 per interventi di ristrutturazione al 50%.
    Nello specifico 5000 sono stati messi in compensazione e 5800 a rimborso.
    Vorrei sapere quanto tempo impiega agenzia delle entrate per rimborsare e se si può sollecitare

  4. Buona Sera, sono un privato.
    L’impresa che effettuerà i lavori nella mia abitazione, per la quale fruirò dell’agevolazione al 50%, opera in regime forfettario.
    Le fatture che pagherò con bonifico all’impresa, dovranno includere iva? Oppure l’impresa emetterà fattura priva di iva ed io pagherò con bonifico quanto indicato in fattura? Dovrò versare in via alternativa IVA?
    La causale da riportare in bonifico è quella indicata per i bonifici ristrutturazione o deve includere altro in considerazione del regime forfettario?
    Grazie
    Adriano R

    1. Buongiorno,
      l’impresa emetterà fattura senza IVA, lei non dovrà poi versare l’iva. Dovrà effettuare un “bonifico parlante”, cioè quello apposito per le ristrutturazioni edilizie.

  5. Salve, sono un architetto che per motivi di salute ho ricevuto un contributo di inabilità temporanea assoluta da parte di INARCASSA, A tale somma è stata operata una ritenuta di acconto del 20%, , essendo titolare di partita iva in regime fiscale forfettario posso chiedere il rimborso?

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