Tasso interesse ravvedimento sprint

Il 30 settembre era il termine utile per il versamento delle imposte fiscali dovute in sede di Unico, tuttavia, è prevista una ulteriore deroga dal primo Ottobre al 14 Ottobre per poter sanare la propria posizione fiscale, avviando un procedimento noto come ravvedimento sprint.

Tempistiche ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint è una categoria specifica del più noto ravvedimento operoso, rivolto ai contribuenti che non hanno eseguito per tempo il versamento delle imposte fiscale e vogliono sanare immediatamente questo piccolo ritardo.

In tale caso, infatti, la tempistica richiesta per adempiere ai pagamenti dovuti è di 14 giorni dalla scadenza originaria (ossia dal 30 settembre 2015) e con il pagamento di una sanzione dello 0,2% giornaliero e interessi giornalieri maturati sulla somma.

Il ravvedimento sprint, è stato previsto dal Dl n. 98 del 6 luglio 2011, per coprire dei piccoli ritardi nei pagamenti fiscali e per dare la possibilità al contribuente di sanare immediatamente la sua posizione con il pagamento di sanzioni e interessi giornalieri minimi.

Di conseguenza, un professionista che era tenuto entro la data del 30 settembre 2015 a versare delle imposte fiscali e non è riuscito ad eseguire il pagamento per tempo, potrà utilizzare il ravvedimento sprint entro le prossime due settimane considerando sulla cifra originaria dovuta, eventuali oneri aggiuntivi su:

  • Sanzione dello 0, 2 giornaliero in proporzione ai giorni di ritardo per il pagamento.
  • Tassi di interessi legali maturati sempre in proporzione ai giorni di ritardo.

Tempistiche ravvedimento operoso

In generale una procedura come il ravvedimento operoso, prevede la possibilità per il contribuente di sanare la propria posizione fiscale e pagare le imposte anche oltre i termini legali, con sanzioni giornaliere e interessi legali in proporzione al periodo considerato.

Oltre al già citato ravvedimento sprint, che prevede di poter eseguire tali pagamenti con piccolissime sanzioni entro le due settimane dalla scadenza del 30 settembre 2015, sono previste altre categorie di ravvedimento con tempistiche e sanzioni maggiori per sanare le proprie posizioni fiscali:

  • Ravvedimento breve, per ritardi compresi oltre le due settimane dalla scadenza originaria ma entro il mese. E’ applicata una sanzione fissa del 3% e interessi giornalieri sulle somme dovute.
  • Ravvedimento medio, per ritardi superiori ad un mese rispetto la scadenza originaria e per un massimo di tre mesi. E’ applicata una sanzione fissa del 3,33% e interessi giornalieri sulle somme dovute.
  •  Ravvedimento lungo, per ritardi oltre i tre mesi ed entro i termini di presentazione di una nuova dichiarazione. E’ applicata una sanzione fissa del 3,75% e interessi giornalieri sulle somme dovute.

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