Vediamo come si calcola il ravvedimento operoso f24 a zero. F24 a saldo zero rappresenta una particolare casistica in cui il contribuente registra un importo uguale sia nel saldo a credito e sia nel saldo a debito e presenta a suo carico solo adempimenti burocratici relativi alla presentazione del modello mediante il servizio on line Entratel. Infatti i contribuenti possono utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare debiti tributari e contributivi presentando un mod. F24 nel quale è esposta tale compensazione. Generalmente qualsiasi somma da versare con il mod. F24 può essere “versata” utilizzando eventuali crediti disponibili. È dunque concesso “versare” mediante compensazione nel mod. F24, oltre che tributi e contributi in genere, pure le sanzioni ridotte dovute in caso di ravvedimento, le somme dovute a seguito di accertamento, ecc
Sommario
Ravvedimento f24 a zero
L’F24 a zero, è quindi un particolare modello fiscale in cui la differenza tra i pagamenti da eseguire e i crediti a compensazione sono esattamente pari a zero. In tale caso, due sono gli obblighi a carico dei contribuenti:
– di compilazione comunque del modello F24, in modo da regolare a livello contabile le somme a debito e a credito tra gli enti coinvolti.
– di procedere all’invio del modello F24 a 0 mediante il servizio on line Entratel/Fiscoonline fornito sul portale dell’Agenzia delle Entrate, in modo da aver un accesso diretto alla documentazione senza ulteriori intermediari al pagamento come banche o posta.
Dal 2014, il limite massimo compensabile per ciascun credito è pari a € 700.000 annui. Per l’utilizzo del credito IVA annuale e quello relativo alle imposte sui redditi per importi superiori a € 15.000 è necessario apporre il visto di conformità. La compensazione non è ammessa quando una disposizione normativa ne preclude l’utilizzo. È il caso ad esempio della sanzione dovuta per regolarizzare la posizione dei contribuenti che hanno omesso ovvero tardivamente effettuato comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali (c.d. remissione in bonis). Tale somma, da versare con il codice tributo “8114”, non può essere compensata con eventuali crediti disponibili.
L’utilizzo in compensazione di un credito è ammesso in genere dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il credito. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è pertanto possibile utilizzare il credito dal 1° gennaio successivo all’anno di riferimento del credito; il credito annuale IVA superiore a € 5.000 può essere compensato soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato coincide con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
E nel caso di omessa presentazione del modello F24 a zero? Ebbene, in tale caso possiamo ricorrere al ravvedimento operoso, cioè calcolare di nostra spontanea volontà gli interessi e le sanzioni dovute per i giorni di ritardo.
Sanzione f24 a zero
Come accennato, l’adempimento fondamentale per esporre l’utilizzo in compensazione di un credito è la compilazione del mod. F24 nel quale va esposto nella colonna Importi a credito compensati l’ammontare utilizzato.
La riforma delle sanzioni tributarie, entrata in vigore l’1.1.2016, ha modificato la misura della sanzione applicabile in caso di mancata presentazione del mod. F24 a zero.
La nuova misura delle sanzioni si applica, in quanto più favorevole, anche con riferimento alle violazioni commesse prima dell’1.1.2016.
L’omessa presentazione del mod. F24 per comunicare la compensazione è sanzionata in misura pari a:
– € 50 se presentato entro 5 giorni lavorativi successivi;
– € 100 se presentato oltre 5 giorni lavorativi successivi.
Ma la sanzione per presentazione del modello F24 a zero non e’ attualmente pari a 50,00 o 100,00 Euro (art.15 D.Lgs 158/2015 che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 15 del D.Lgs 471/97) ?
Buonasera,
vorrei cortesemente chiedere un Vostro parere: dopo aver compilato il modello unico presso il CAF ho ricevuto la stampa del modulo F24 che è risultato essere a zero. Il modulo F24 l’ho ricevuto il giorno 21/07 e in esso è scritto di presentarlo entro il 16/06…(penso sia una data fittizia). Mi son quindi premurato di compilare, il giorno stesso, tale modulo attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate ma è necessario un PIN per accedervi; il PIN, di cui ho fatto subito richiesta, arriverà tra 15 giorni quindi, presumibilmente, verso il 5 agosto.
Ciò che vorrei sapere è: dovrò pagare sanzioni? Oppure esiste un termine (un giorno in particolare) per presentare il modulo F24? Oppure un intervallo di tempo entro cui presentare il modulo senza necessariamente incorrere in qualche sanzione?
Cordiali saluti
Buongiorno Daniele,
da quello che intuiscono lei non è titolare di partita iva, quindi le scadenze per versare le imposte erano 16.06 e 18.07 (con lo 0,40% di interessi). Trascorsi tali scadenze dovrà procedere a calcolare gli ulteriori interessi per ritardato versamento. Contatti il caf che le ha predisposto la dichiarazione e si faccia calcolare gli interessi.
Come forse le avranno detto gli f24 a saldo zero dovranno essere obbligatoriamente presentati tramite i servizi online dell’agenzia delle entrate.
Buona giornata