Il nuovo ravvedimento operoso con effetto immediato sui verbali consegnati a dicembre: per effetto dell’avvio delle nuove disposizioni a far data dal 1° gennaio 2015, per i Pvc scatta da subito la doppia opzione. Con la possibilità dunque di definizione
con la sanzione pari a un sesto del minimo 0vvero avvalendosi appunto delle nuove disposizioni.
È questa la conseguenza pratica derivante dalla previsione contenuta nell’articolo 44 della bozza della legge di stabilità come spiegata anche dalla relazione di accompagnamento alla norma di prossima approvazione.
È già stato osservato come le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 sono finalizzate a rendere accessibile la sanatoria in tutti i casi in cui l’amministrazione finanziaria non abbia notificato un atto di accertamento ovvero un avviso bonario. Nella sostanza, dunque, a fronte di una attività di accesso, ispezione o verifica che
non si è ancora concretizzata in un atto impositivo o preordinato alla riscossione, tale attività non costituisce più causa ostativa al ravvedimento.
L’ipotesi tipica è dunque quella della consegna del processo verbale di constatazione che elenca dei rilievi che non si sono ancora tradotti in un avviso di accertamento. Sul tema dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso, la
relazione di accompagnamento alla legge di stabilità afferma chiaramente che la stessa e fissata al 1° gennaio 2015 e non alle violazioni commesse a partire dalla stessa data.
Il tema è dunque quello dei comportamenti che, in concreto, possono essere seguiti a fronte di una verifica fiscale che si chiude con la consegna di un processo verbale di constatazione a far data dal 3 dicembre prossimo.
Da un lato, infatti, e pienamente operativo il disposto dell’articolo 5-bis del dlgs n. 218 del 1997 in tema di definizione dei Pvc con sanzioni ridotte a un sesto del minimo e con la necessità che tutti i rilievi siano oggetto di definizione.
Posto che il termine per operare la scelta è di 30 giorni, tale scadenza cadrà nel 2015 quando, per effetto della legge di stabilità, il processo verbale di constatazione non ancora tradotto in avviso di accertamento non rappresenta più, come visto, una causa ostativa
al ravvedimento operoso.
Si profila dunque una sorta di anticipo di quanto previsto nella legge di stabilità per atti del 2014 con la conseguenza che il contribuente potrà scegliere quale strada seguire.
In linea di principio, dunque, la modifica normativa renderà possibile la definizione mediante ravvedimento attraverso le nuove regole individuando, in questo caso, quei rilievi sui quali si ritiene che l’organo di controllo abbia formulato delle eccezioni corrette. Potendo scegliere, conseguentemente, di resistere rispetto a quei rilievi sui quali, invece, non si condivide la posizione dell’agenzia delle entrate ovvero della guardia di finanza. Su tali rilievi, dunque, si tratterà di attendere l’emanazione di un avviso di accertamento
sul quale potranno essere intraprese le strade previste dell’ordinamento quale per esempio l’adesione ovvero attivato il contenzioso.
In generale, dunque, un avvio di fatto anticipato delle nuove norme fermo restando che le «vecchie» rimarranno in essere per tutto il 2015.
Ulteriore conseguenza delle modifiche normative riguarda il contenuto dei rilievi che possono essere formulati in un Pvc. È noto
infatti che, attualmente, vi sono dei rilievi che non possono essere definiti (si pensi, per esempio, alle contestazioni in tema di prezzi di trasferimento laddove vi sia la documentazione).
In astratto, tali rilievi diverranno definibili fermo restando che si dovrà valutare, come nell’esempio esposto la possibile inapplicabilità assoluta di sanzioni.
Da un punto di vista operativo, le modifiche normative comportano la necessità di tradurre in cifre i rilievi formulati, circostanza questa che oggi non si verifica in quanto, una volta consegnato il Pvc ed espressa la volontà di definire, e l’agenzia delle entrate a quantificare il debito. Nonostante quella che può sembrare una complessità in relazione alla necessità di autoliquidazione, comunque la novità in corso di introduzione è del tutto positiva in quanto, come osservato, diviene più importante la possibilità di suddividere i rilievi tra quelli che si vogliono definire rispetto a quelli che, invece, non si vogliono chiudere.
Inoltre, in relazione a eventuali errori, va tenuto presente come, essendo la fattispecie ricompresa nell’istituto del ravvedimento
operoso, troverebbero applicazione le indicazioni contenute nella circolare n. 27 del 2013 dell’Agenzia delle entrate in tema di validità del ravvedimento per la parte comunque corrispondente ai versamenti effettuati. Non verrebbe dunque minimamente messa indubbio la validità della sanatoria, ma, di fatto, si potrebbe comunque rimediare all’errore eventualmente commesso.