Ravvedimento operoso accertamento con adesione: i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25/E del 4 marzo 2014, ha creato dei nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni ed interessi in seguito a ravvedimento operoso inerente la definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione.

Ravvedimento operoso accertamento con adesione: codici tributo

I nuovi tributo sono:
• ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali: 9946 per la sanzione e 1984 per gli interessi:
• ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale IRPEF: 9947 per la sanzione e 1985 per gli interessi;
• ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale IRPEF: 9948 per la sanzione e 1986 per gli interessi;
• ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP: 9949 per la sanzione e 1987 per gli interessi.

Nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, devono essere indicati i dati presenti negli atti emessi dall’ufficio.
Ricordiamo come il solo mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza del beneficio della rateazione.
In questo caso si può rimediare pagando la rata non versata, con sanzioni ed interessi, entro il termine di pagamento della rata successiva.

1 commento su “Ravvedimento operoso accertamento con adesione: i codici tributo”

  1. Salve a tutti, volevo chiedere il vostro parere sulle modalità procedurali relative ad un accertamento con adesione. Vi espongo il caso:
    Nel gennaio 2014, viene notificato un avviso di accertamento ad una contribuente (di 102 anni!!!). Nel mese di Marzo, entro il termine di 60 giorni, viene regolarmente presentata alla competente Ag. delle Entrate, l’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 c. 2, del D.Lgs. n. 218/97. Prima della convocazione al contraddittorio da parte dell’Ufficio, la contribuente viene a mancare. In questo caso, secondo voi, occorre proseguire con la presentazione del ricorso (che sarebbe proposto dagli eredi) oppure l’avviso di accertamento deve intendersi nullo? Vi premetto, a completezza dell’esposizione, che il termine per l’adesione scadrà la settimana prossima, termine entro il quale andrebbe notificato l’eventuale ricorso all’Ufficio. Il funzionario competente dell’Agenzia delle Entrate, mi ha suggerito di presentare comunque il ricorso a nome degli eredi. La soluzione proposta però mi sembra però un poco irrituale: gli eredi potrebbero infatti non essere a conoscenza dell’atto. Credo spetterebbe quindi alll’Agenzia delle Entrate a dover rinotificare nuovamente l’atto agli eredi. Nel caso specifico tra l’altro, non posso sollevare il vizio di notifica dell’avviso in quanto al momento della notificazione dell’atto la contribuente era in vita.
    Vi ringrazio anticipatamente!

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