Quanto costa licenziare un dipendente?

Sulla base delle ultime riforme approvate con il Jobs Act, entrano in gioco diverse dinamiche da considerare nel caso in cui un’impresa vuole licenziare un dipendente a tempo indeterminato e delle indennità obbligatorie a carico del datore di lavoro. Nel caso di chiusura unilaterale del rapporto di lavoro, l’impresa è tenuta a pagare una tassa sui licenziamenti; questa è dovuta anche nel caso di dimissioni per giusta causa. La tassa sui licenziamenti serve per finanziare l’indennità di disoccupazione.

Licenziare un dipendente a tempo indeterminato

Una delle più importanti novità introdotte dal Jobs Act e contenute nella legge delega n.183 del 2014, riguarda tutti i lavoratori assunti da tale periodo con il contratto a tempo indeterminato e per i quali valgono le nuove regole in termini di indennità obbligatorie pagate dal datore di lavoro.

Fermo restando un obbligo da parte di quest’ultimo del possesso di un valido motivo per giustificare il licenziamento di un dipendente con un contratto comunque a tempo indeterminato (per esempio mancanza di lavoro), viene applicata anche una disciplina dei contratti a tutele crescenti con una indennità da pagare al dipendente in proporzione agli anni dell’assunzione. In pratica, più è alta l’anzianità di servizio del dipendente nell’azienda e più dovrà essere versata un’indennità maggiore, ossia:

  • Almeno due mensilità (partendo dal valore economico dell’ultimo stipendio per il relativo calcolo della quota del TFR e senza l’applicazione della contribuzione a titolo previdenziale) per ogni anno di servizio e con requisiti minimi di 4 mensilità e massimi di 24 mensilità.
  • Gli importi dovuti al lavoratore licenziato, non sono più decisi mediante una sentenza del giudice.
  • Il giudice può decidere laddove il lavoratore dimostri che la causa del licenziamento su un contratto a tempo indeterminato non sia valida in termini di legge, di approvare li rientro del lavoratore, il versamento dei contributi previdenziali fino all’effettivo reintegro e del pagamento di una indennità a titolo di risarcimento.

Offerta di conciliazione e jobs act

L’introduzione dei contratti a tutele crescenti e del pagamento di un risarcimento a seguito del licenziamento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla base degli anni di servizio in azienda del Jobs act, sono valide per tutte le nuove assunzioni su categorie come impiegati, operai e quadri di aziende private, mentre restano esclusi i settori della pubblica amministrazione e i lavoratori domestici.

E’ inoltre possibile per l’azienda attuare un’offerta di conciliazione nei confronti del proprio ex lavoratore, per rinunciare ad ogni azione di impugnazione del licenziamento (che se considerato illegittimo comporta un reintegro disposto dal giudice sul proprio posto di lavoro). In questo caso, viene definita una offerta economica (con pagamento mediante assegno circolare e esenzione dalla tassazione Irpef e contributi previdenziali) che può comprendere una mensilità per ogni anno di servizio dell’azienda, per un minimo di due e un massimo di diciotto.

5 commenti su “Quanto costa licenziare un dipendente?”

  1. Buonasera a fine mese cederò la mia attività. So che il trasferimento d’azienda non costituisce causa di licenziamento ma i nuovi acquirenti vogliono un proprio dipendente. Che tipo di licenziamento posso fare? Con quale motivazione?

  2. Licenziamento lavoro a chiamata. Domanda semplice ma non banale: come licenziare un lavoratore a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità e inattivo da tempo? addirittura alcuni studiosi sembrano dire che non è possibile il licenziamento in periodo di inattività
    attendo Vs spunti

    1. Buongiorno, in effetti il contratto è stato concordemente stipulato a tempo indeterminato (quindi senza prefissione di una scadenza) e senza indennità di disponibilità per cui il lavoratore non si obbliga a rispondere alla chiamata. Essendo questa la volontà delle parti contraenti ritengo personalmente che non si possa per volontà di una delle due parti mettere fine ad un contratto valido, se non per le generali cause di estinzione del contratto (impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, mutuo consenso etc).

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