Quali spese mediche si possono detrarre?

Nel presente articolo si illustrano quali documenti bisogna conservare per poter godere della detrazione fiscale nel modello Unico, pari al 19% delle sostenute.
Verranno analizzate le spese sanitarie che più frequentemente vengono sostenute, come:
– acquisto di medicinali;
– analisi;
– esami e terapie;
– acquisto o affitto di protesi sanitarie o di dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie.

Acquisto di medicinali

Questa è la tipologia più comune di spese sanitarie, siano i medicinali “da banco” o acquistabili con prescrizione medica.
L’acquisto deve essere comprovato con fattura o con scontrino fiscale “parlante”. Lo scontrino fiscale parlante, per potere assicurare la detrazione del costo del medicinale in dichiarazione dei redditi, deve obbligatoriamente contenere:
– natura del prodotto;
– qualità del prodotto;
– quantità del prodotto;
– codice fiscale del destinatario della detrazione.
La natura del prodotto deve essere quella di “medicinale” oppure di “farmaco”, che può, tuttavia, essere sostituita dalle diciture: “Otc”, “Sop”, “omeopatico”, “ticket”.

Ai fini della Legge sulla Privacy si ricorda non deve più comparire sullo scontrino parlante la specifica denominazione commerciale del prodotto medicinale ma, solamente, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC).

I parafarmaci sono detraibili?

L’Agenzia delle Entrate ha chiaramente specificato che l’acquisto di parafarmaci non rientra tra i medicinali detraibili.

Per parafarmaco si intendono tutti quei prodotti che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono essere assimilati ai farmaci (ad esempio: garze, cerotti, pomate, colliri, prodotti fitoterapici ed integratori alimentari).

È stato inoltre precisato, sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, che l’acquisto di integratori alimentari non risulta detraibile nemmeno se il prodotto è assunto con scopo terapeutico e dietro prescrizione medica.

Uno spiraglio di detraibilità è stato dato per quel che concerne l’acquisto di prodotti fitoterapici.

Essi risultano essere detraibili solo nel caso in cui il prodotto acquistato risulti approvato dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, “gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica non possono essere definiti medicinali”.

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Va da sé che il mancato riconoscimento del prodotto come medicinale ne compromette la detraibilità in dichiarazione dei redditi.

Analisi, esami e terapie

Analisi, esami e terapie devono essere prescritti da un medico specialista o anche da un medico generico privo di specializzazione e devono essere comprovati da fattura, ricevuta o quietanza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni detraibili:
– esami di laboratorio,
– elettrocardiogramma,
– TAC,
– ecografi a,
– ginnastica correttiva/riabilitativa,
– psicoterapia,
– diagnosi prenatale,
– cure termali.
Per quanto riguarda le cure termali è stato specifi cato che sono indetraibili le spese di viaggio e soggiorno e qualsiasi altra tipologia di spesa che non risulti dalla prescrizione medica.
La spesa sostenuta per l’iscrizione ad una palestra, anche se supportata da certificato medico, non può essere considerata detraibile.

Acquisto/affitto di protesi sanitarie

Le protesi devono anch’esse essere prescritte da un medico e l’acquisto deve essere comprovato da fattura, ricevuta o quietanza.
In alternativa il contribuente può attestare a mezzo autocertificazione (con responsabilità anche penale, in caso di falsa attestazione) la necessità e la causa per la quale la protesi è stata acquistata.
Rientrano tra le protesi sanitarie detraibili, a titolo esemplificativo:
– protesi dentarie,
– apparecchi ortodontici,
– occhiali da vista,
– lenti a contatto da vista e relativi liquidi,
– scarpe e tacchi ortopedici su misura,
– stampelle.
Non risultano detraibili le spese per l’impiego di materiali preziosi (esempio: oro) nelle montature degli occhiali da vista, mentre risultano detraibili le spese per impiego di tali materiali preziosi nelle protesi dentarie.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’acquisto di parrucche da parte di pazienti sottoposti a chemioterapia risulta essere detraibile, purché siano commercializzate con la destinazione d’uso di dispositivo medico.

Acquisto/affitto dispositivi medici

L’acquisto deve essere comprovato da fattura, ricevuta o quietanza.
Il Ministero della Salute ha individuato i dispositivi medici, di uso più comune, che possono beneficiare della detrazione in un apposito elenco, non esaustivo, riportato al seguente link.
I dispositivi medici acquistati in farmacia devono avere sul relativo documento comprovante l’acquisto (fattura o scontrino parlante) la descrizione di dispositivo medico e la comprova che il dispositivo sia contrassegnato dalla marcatura CE
(attestazione di conformità alle Direttive Europee).

Prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie possono essere di tipo generico o di tipo specialistico.
Per prestazioni generiche si intendono quelle rese da: medico-chirurgo generico (privo di specializzazione) o da medico specialista operante in una branca diversa da quella di specializzazione.
La spesa deve essere comprovata da fattura, ricevuta o quietanza.
Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da medico specialista operante in una branca attinente alla propria specializzazione.
Risultano detraibili anche le spese sostenute per visite e cure di medicina omeopatica.
Per quel che riguarda le cure odontoiatriche, sono detraibili non solo se rese da medico dentista ma anche da medico odontoiatra.

Modello Unico e 730
Le spese elencate risultano detraibili in dichiarazione dei redditi, sia modello Unico che modello 730, e consentono una detrazione d’imposta pari al totale delle spese sostenute nell’anno solare diminuito della franchigia pari a € 129,11.

Spese all’estero
Se la spesa è stata sostenuta all’estero ed il documento che la comprova è redatto in lingua (inglese, francese, tedesca o spagnola) la traduzione può essere eseguita anche dal contribuente.
Nel caso il documento sia redatto in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate la traduzione deve essere corredata da traduzione giurata.

Imposta di bollo
L’imposta di bollo di 2 euro applicata su fatture esenti da IVA, di importo superiore a € 77,47, è detraibile come onere accessorio alla spesa principale, purché tale importo sia addebitato al cliente ed evidenziato a parte nella fattura.

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