Prima di addentrarci nel merito della questione, va precisato che sul lavoratore autonomo non registrato all’ex ENPALS, né a nessun’altra Cassa professionale, non pende alcun obbligo di versamento dei contributi a beneficio della gestione separata Inps per ciò che concerne i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di autore. Quanto appena detto, l’ha voluto ribadire l’INPS nel messaggio n. 19435/2013, messaggio che, di conseguenza, va a modificare la precedente disposizione contenuta all’interno del messaggio n. 14712/2013.
Secondo quest’ultimo, infatti, dal punto di vista della previdenza, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore era soggetto a obbligo soltanto se derivante dall’esercizio ordinario, e dunque, non saltuario, delle arti nonchè delle professioni.
Nel processo volto ad accertare eventuali anomalie contributive deducibili dalle informazioni di natura fiscale e previdenziale, normalmente, è possibile che il titolare dei redditi in esame possa rientrare in una delle diverse fattispecie esistenti. Esse sono: libero professionista iscritto a una delle forme previdenziali previste sia dal D.Lgs. n. 509/1994 che dal D.Lgs. n. 103/1996, artista con iscrizione al FPLS, ex ENPALS, infine, lavoratore autonomo non iscritto a una delle Casse dei professionisti e non facente parte delle categorie degli artisti iscritti al FPLS.
Nella prima ipotesi, l’obbligo contributivo esiste entro i limiti e in relazione ai disciplinamenti adottati da ciascuna Cassa; nella seconda fattispecie, invece, l’obbligo non solo contributivo, ma anche informativo, pende sul datore di lavoro, e il diritto di rivalsa entro i limiti della contribuzione è a carico del lavoratore. Infine, nell’ultimo caso, poiché si parla di redditi giudicati come redditi di lavoro autonomo, si delinea in linea generale, e escludendo tutte le possibili inesattezze durante la dichiarazione dei redditi, l’iscrizione alla Gestione separata e il connesso adattamento a contributo obbligatorio.
Al di là di questo, come si è accennato all’inizio, l’INPS intende chiarire che la disposizione volta a istituire la Gestione separata prevede che, tra gli obbligati a portare a termine il versamento, vi siano non solo coloro che producono reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo, ma anche coloro che producono i redditi previsti dall’art. 50, comma 1, lett. C del Tuir.
Di conseguenza, al compenso percepito in virtù del diritto di autore ad opera del lavoratore autonomo, che non è iscritto all’ex Enpals né a una Cassa professionale, non segue alcun tipo di obbligo di natura contributiva, anche verso la Gestione separata.