Un Trust può essere trasparente oppure opaco. Nel primo caso, il reddito o il patrimonio sono riferibili a soggetti che hanno il diritto di pretendere al trustee l’assegnazione degli stessi. Nel secondo caso, invece, il reddito o il patrimonio non sono riferibili a beneficiati individuati e dunque ai soggetti che possono richiedere dal trustee l’assegnazione degli stessi. Bisogna tener conto anche della residenza del Trust.
Con l’articolo 1 del decreto legge 296/2006, il trust è stato inserito tra gli enti commerciali e non commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES. Dunque la residenza del Trust sarà decisa a seconda del modo in cui sarà individuata la residenza dei soggetti IRES, ovvero sede dell’amministrazione, sede legale oppure oggetto principale durante gran parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Vista la struttura del Trust e la mancata sede legale, la residenza fiscale di Trust sarà determinata facendo riferimento alla sede dell’amministrazione oppure all’oggetto principale.
L’Amministrazione Finanziaria, nella C.M. 38/E/2013, in riferimento ai trust trasparenti residenti, fa presente che, se i beneficiari non hanno la qualifica di titolari effettivi, gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadranno sul trust. Con i chiarimenti della C.M. 38/R/2013, si configureranno due situazioni: nel caso in cui non sono verificate le condizioni di titolare effettivo nell’ambito dei beneficiari individuati del Trust, gli obblighi di monitoraggio degli investimenti oppure delle attività estere ricadranno tutti sul Trust (deve trattarsi di enti non commerciali residenti): se, invece, le condizioni di titolare effettivo sono verificate, il contribuente dovrà dichiarare il valore totale dell’investimento che sono detenuti all’estero dall’entità e di tutte le attività estere che sono state intestate ad essa. Il discorso è diverso quando si parla di Trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia. In questo caso, sia che i presupposti del titolare effettivo siano individuati oppure no, gli obblighi di monitoraggio delle attività estere oppure degli investimenti spettano ai beneficiari individuati residenti in Italia. Può anche succedere che i beneficiari non vengano individuati. In tal caso, l’obbligo di monitoraggio spetta al titolare effettivo come indicato anche nel Provvedimento del 18 dicembre, ovvero “se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica”. Questa eventualità è stata comunque eliminata dall’Amministrazione Finanziaria: tenuto conto del fatto che la definizione “categoria di persone” non consente di individuare un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW dovrà essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.